Si informano i contribuenti che la Legge di Bilancio 2020 ha abolito a decorrere dal corrente anno la TASI e l’IMU della IUC, prevedendo l’accorpamento in un unico tributo. L’imposta, chiamata “nuova IMU”, in vigore dal 2020, mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.
• Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale ad eccezione dei pensionati AIRE che non beneficeranno più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.
• Il comma 741 lettera c) n. 4 ha stabilito, ai soli fini dell’applicazione IMU, la costituzione del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli e non SOLO AL CONIUGE. Quindi anche per tale FATTISPECIE, come per il coniuge assegnatario è stabilita l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice e già assimilata all’abitazione principale nella precedente disciplina.
• Fabbricati rurali strumentali e beni merce diventano soggetti ad IMU.
• Ripristino dell’obbligo dichiarativo, nei casi previsti, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui intervengono variazioni (art. 1 c. 769);
Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, ossia 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.
Il versamento della prima rata nuova IMU 2020 è pari alla metà (50%) di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Qualora il tributo dovuto nel 2019 fosse solo IMU, l’importo dovuto corrisponderà alla metà dello stesso.
Il versamento della rata a saldo nel mese di dicembre verrà eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote che verranno approvate dall’Ente entro il prossimo 31 luglio, insieme al nuovo Regolamento Comunale.
In applicazione di quanto disposto dall'art. 9 del DL. 137/2020 non è dovuta la seconda rata IMU dai possessori di immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività elencate in questa tabella delle ATTIVITA' CON I RELATIVI CODICE ATECO.
(A titolo esemplificativo si elencano alcune delle attività rientranti nell'esenzione: alberghi, agriturismi, villaggi turistici, bed&breakfast, residence, campeggi, immobili utilizzati per allestimenti fieristici, cinema, teatri, sale concerti, sale da ballo e discoteche ecc.....)
REQUISITO NECESSARIO PER LA FRUIZIONE DEL BENEFICIO E' CHE IL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE DEVE ESSERE ANCHE IL GESTORE.
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L’Amministrazione Comunale con delibere C.C. n. 49 e n.50 del 26/06/2020 ha approvato le aliquote, le agevolazioni e il Regolamento IMU anno 2020 come di seguito riportato:
Come ogni anno viene offerto ai contribuenti il servizio di calcolo IMU con relativa stampa dell’F24, senza necessità di registrazione. Il link per tale servizio viene di seguito riportato:
https://www.riscotel.it/calcoloiuc/?comune=E648
Lodi, 8 maggio 2020