Con Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.23 del 29 gennaio 2020 è stato indetto il Referendum Popolare, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della costituzione, confermativo del testo della Legge Costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai 2/3 dei membri di ciascuna Camera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 240 del 12 ottobre 2019.
Il testo del quesito referendario è il seguente: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”,approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-Serie generale- n.240 del 12 ottobre 2019 ?”
Vi informo che, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della legge 22 febbraio 2000 numero 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.”
In tale contesto normativo durante il periodo sopracitato sono consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per efficacia giuridica degli atti amministrativi. Pertanto sono da considerarsi lecite le attività di comunicazione asettiche, svolte in forma impersonale, e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie degli organi. La comunicazione deve ispirarsi a criteri di equilibrio e di correttezza sia nelle scelte che nei contenuti delle forme della comunicazione ed assicurare che vi sia stretta connessione tra comunicazione e adempimento della funzione istituzionale.
Lodi, 10 febbraio 2020