L’articolo 110 comma 1 del Tulps prevede, in merito all’esposizione della tabella dei giochi proibiti, che in tutte la sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i pubblici esercizi, circoli privati o altre attività autorizzate alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, sia esposta una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza.
Al fine adempiere alle previsioni di cui al suddetto art. 110 co. 1 del Tulps, è qui scaricabile la copia vidimata dal Comune il cui originale è custodito presso i competenti uffici comunali. Gli interessati potranno adempiere all’obbligo di cui sopra stampando il documento ed affiggendolo presso il locale, senza necessità di applicarvi alcuna marca da bollo.