Il Welfare abitativo

Con la nuova Legge Regionale 16/2016 di disciplina dei servizi abitativi, si configura un nuovo campo d’azione per il cosiddetto “welfare abitativo” all’interno del quale si chiede alle amministrazioni locali di valorizzare le risorse integrando competenze tradizionalmente afferenti a dimensioni distinte, a cominciare da quelle sociali e urbane. In questo articolo vorremmo proporre alcune considerazioni in merito a quanto realizzato da Regione Lombardia in questi ultimi anni e alle prossime sfide che interessano la programmazione e la gestione delle politiche abitative in un’ottica di integrazione tra politiche abitative e politiche sociali. [fonte: lombardiasociale]

Sostegno alla locazione per inquilini con contratti sul cd “Libero mercato”

Regione Lombardia, per far fronte alla condizione di vulnerabilità, sociale ed economica, in cui versano sempre più famiglie che non riescono a sostenere i costi dell’affitto, e quelle ulteriormente indebolite dalla crisi economica, ha attuato, a partire dal 2014, una strategia di intervento integrando iniziative di riconoscimento di contributi a fondo perduto ed azioni più innovative mirate all’accesso e al mantenimento dell’abitazione in locazione e al contenimento degli sfratti e della morosità incolpevole.
Si tratta di attivare iniziative a sostegno delle famiglie a basso reddito, in situazione di fragilità economica, che abitano in affitto in un alloggio a libero mercato e che hanno in corso una procedura di sfratto. I Comuni lombardi, inseriti nella classificazione statale dei cosiddetti "Comuni ad alta tensione abitativa" – PER LA PROVINCIA SOLAMENTE LA CITTA’ DI LODI - secondo le indicazioni previste dal decreto del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016, possono attivare iniziative di contrasto alla morosità incolpevole che abbiano l'effetto di interrompere il procedimento di rilascio e la stipula di un nuovo contratto d'affitto a costi più bassi di quelli a libero mercato.

Quali interventi?
I contributi, come indicato nel DM del 30 marzo 2016, sono destinati:

  1. per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile; 
  2. per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole; 
  3. assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; 
  4. assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile. 

Per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione, anche in un Comune diverso da quello di residenza, devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato.

La possibilità di accedere a questi finanziamenti è legata a una cd condizione di “morosità incolpevole” quale perdita o consistente riduzione della capacità reddituale che deve essere riconducibile ad una delle seguenti cause: 

  1. licenziamento;
  2. mobilità; 
  3. cassa integrazione; 
  4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 
  5. accordi aziendali e sindacali con riduzione del l’orario di lavoro; 
  6. cessazione di attività professionale o di impresa;
  7. malattia grave;
  8. infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito; 

Nota: La consistente riduzione di reddito, riconducibile alle cause di cui sopra, è verificata direttamente dai funzionari comunali, secondo parametri previsti nell’avviso pubblico, a discrezione del Comune.

Come informarsi?
Contattare per un appuntamento presso l’Ufficio Casa e Territorio al numero: 0371 409 382 il MARTEDÌ dalle 9.30 alle 17.30 o scrivendo all’indirizzo: ambito.lodi.polab@gmail.com

Allegati dgr

 
 

Interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione

Con questo provvedimento gli Ambiti promuovono di intesa con i Comuni, le Istituzioni e i soggetti territoriali azioni e interventi economici per il mantenimento dell'alloggio in affitto o per la ricerca di nuove soluzioni abitative.

Sei un inquilino residente in provincia di Lodi o nel Comune di San Colombano al Lambro in difficoltà abitativa o in ritardo con il pagamento dell’affitto?

Regione Lombardia e il Piano di Zona dei comuni del lodigiano - in collaborazione con i Servizi Sociali del suo Comune - promuovono interventi per il mantenimento dell’abitazione in locazione o la ricerca di un nuovo alloggio.

Chi può accedere agli interventi per migliorare la propria situazione?

  • Inquilini con ritardo incolpevole nel pagamento del canone di locazione.
  • Nuclei familiari in difficoltà nel pagamento del canone di locazione il cui reddito provenga esclusivamente da pensione.
  • Nuclei familiari con alloggio all’asta con problemi circa l’anticipo delle spese di ingresso in nuova locazione.

Gli interventi finanziabili

  • Affitto diretto e/o intermediato di alloggi reperiti sul libero mercato per un periodo definito.
  • Programmi di accompagnamento educativo.
  • Contributo al proprietario per non procedere allo sfratto. 
  • Contributo al proprietario a fronte del rinnovo del contratto.
  • Contributo alla famiglia - con alloggio all’asta - per nuove soluzioni abitative in locazione a Canone Concordato (caparra e prime mensilità del canone).

Avviso pubblico da scaricare

 
 

Sei un proprietario di casa residente in Provincia di Lodi o nel Comune di San Colombano al L. e vuoi affittare con maggiori tutele?

  • Hai un inquilino in ritardo nel pagamento del canone? 
  • Hai un appartamento in carenza manutentiva e vuoi darlo in affitto? 

Regione Lombardia e il Piano di Zona dei comuni del lodigiano - in collaborazione con i Servizi Sociali del suo Comune -  promuovono interventi di sostegno ai proprietari.
Chi può accedere agli interventi?

  • Proprietari di immobili sfitti (a norma o che necessitano di interventi) disponibili alla locazione.
  • Proprietari con inquilini in ritardo nel pagamento del canone di locazione.

Gli interventi finanziabili

  • Affitto diretto da parte dell’Ente pubblico.
  • Contributo al proprietario per non procedere allo sfratto. 
  • Contributo al proprietario a scomputo dei canoni di locazione futuri a fronte del rinnovo del contratto e al non aumento del canone stesso.
  • Contributo a fondo perduto al proprietario, a scomputo di spese per la realizzazione di interventi di sistemazione / manutenzione / messa a norma.
 
 

Come informarsi?
Contattare il proprio Comune di Residenza o telefonare per un appuntamento presso l’Ufficio Casa e Territorio al numero: 0371 409 382 il MARTEDÌ dalle 9.30 alle 17.30 o scrivendo all’indirizzo: ambito.lodi.polab@gmail.com
Sarà possibile presentare le domande a partire dal 01/10/2019.


Allegati

Sostegno alla locazione per inquilini residenti in case di Edilizia Residenziale Pubblica (case ALER o del Comune)

Il contributo regionale di solidarietà è diretto ai nuclei familiari di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25 che si trovano in condizioni economiche tali da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale, dati dalla somma del canone applicato e delle spese per i servizi comuni a rimborso. 1.1 Contributo diretto ai nuclei familiari in condizione di indigenza (comma 2) Il contributo regionale di solidarietà è diretto ai nuclei indigenti che hanno ricevuto l’assegnazione di un alloggio SAP ai sensi della d.g.r. 7316/2017 “Individuazione degli ambiti territoriali e delle modalità per la sperimentazione di cui all’art. 27 del regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017”. La condizione di indigenza dei nuclei familiari, ai sensi dell’art. 13 del r.r. 4/2017, si presenta quando il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) risulta pari o inferiore a 3.000 € e quando i servizi sociali del comune di residenza, a seguito di valutazione delle condizioni personali, familiari e lavorative, attestano che le predette condizioni sono tali da non consentire di soddisfare autonomamente i bisogni primari del nucleo stesso. 1.2 Contributo diretto ai nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche (comma 3) Il contributo regionale di solidarietà è diretto ai nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica tale da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale. Tale condizione, che si manifesta generalmente in presenza di una riduzione della capacità reddituale, compromette in tutto o anche solo in parte il pagamento della locazione sociale.

 
 

Come informarsi?

I nuclei familiari devono presentare domanda, sul facsimile redatto dall’ente proprietario cioè ALER o Comune di residenza. Fare riferimento ai siti istituzionali.

Allegato

 

 

Interventi volti al mantenimento dell'alloggio in locazione anche in relazione all'emergenza sanitaria D.G.R. n. 2974/2020

Allegato b

CHI SONO I DESTINATARI?
Nuclei familiari residenti nel Comune di Lodi in locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato), in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi abitativi sociali (ai sensi della l.r. 16/2016, art.1 comma.6).

QUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO VERRANNO ATTUATI?
Erogazione di un contributo, anche in più tranche, al proprietario per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare. 

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?
Il contributo erogato a ogni beneficiario potrà coprire fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio o contratto. 
Gli importi economici saranno ripartiti in misura variabile, fermo restando la capienza a valere sulle risorse nazionali regionali e comunali del Comune di Lodi.

QUALI SONO I REQUISITI PER PRESENTARE DOMANDA?
I nuclei familiari supportati devono possedere i seguenti requisiti:
a) non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione
b) non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
c) avere un ISEE massimo di € 26.000,00;
d) essere residenti a Lodi in un alloggio in locazione

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) perdita del posto di lavoro;
b) consistente riduzione dell’orario di lavoro;
c) mancato rinnovo dei contratti a termine;
d) cessazione di attività libero-professionali;
e) malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare;
f) altro motivo comprovato e dimostrabile.

• Sono esclusi gli inquilini titolari di contratto di locazione per gli alloggi di proprietà del Comune o dell’Aler (Servizi Abitativi Pubblici) e gli inquilini che hanno ricevuto contributi erogati nel 2020 per le stesse finalità.

COME PRESENTARE DOMANDA? 
La presentazione delle domande deve avvenire presso l’Ufficio Protocollo piazza Mercato 5, nei seguenti giorni e orari: lunedì: 8.30 - 12.00, 13.30 - 17.45; martedì: 8.30 - 12.00; mercoledì: 8.30 - 17.45, orario continuato; giovedì: 8.30 - 13.00; venerdì: 8.30 - 12.00.
È possibile in alternativa inviare la domanda tramite PEC all’indirizzo: comunedilodi@legalmail.it, indicando nell’oggetto "Azioni di supporto all’abitare – morosità incolpevole, Linea B".
Allegato alla domanda deve essere consegnato il Modulo Informativa Privacy firmato.

Per informazioni, telefonare al numero 0371.409.382/386, esclusivamente il martedì e il mercoledì mattina dalle 9,00 alle 12,30, o scrivere all’indirizzo e-mail ufficio.casa@comune.lodi.it

QUANDO PRESENTARE DOMANDA?
E' possibile presentare domanda fino e non oltre il 4 ottobre 2020.

Note importanti
Saranno accolte le domande pervenute dalla data del 06/06/2020 alla data del 4 ottobre 2020 senza ulteriori proroghe.
Chi ha già ricevuto il contributo non avrà diritto a un ulteriore sussidio.