Con delibera n°. 94/2019 pubblicata il 4 aprile 2019 in G.U. l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha emanato appositi indirizzi in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione ai sensi della L. 28/2000.
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".
Sono da considerarsi lecite le attività di comunicazione asettiche, svolte in forma impersonale, e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie degli organi.
La comunicazione deve ispirarsi a criteri di equilibrio e di correttezza ed assicurare che vi sia stretta connessione tra comunicazione e adempimento della funzione istituzionale.
Lodi, 17 aprile 2019