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Misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell’aria

Rimangono in vigore le limitazioni temporanee disposte dalla dGR 7095/2017 nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno.

Le disposizioni si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alle Fascia 1 e 2 al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).

La verifica delle condizioni che deteminano l’attivazione o disattivazione dei due livelli viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso l’applicativo informatico “Accordo Aria” pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.L15.regione.lombardia.it) e di ARPA Lombardia (www.arpalombardia.it).

L’applicativo riporta la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti con “rappresentazione semaforica”, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

 

Misure temporanee di 1° livello

sintesi delle misure di primo livello
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  • Limitazione all’utilizzo delle autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso dalle 8.30 alle 12.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali
  • Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla d.G.R. n. 5656/2016
  • Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco
  • Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali
  • Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso
  • Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe
  • Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL
  • Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all’utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.
 

Misure temporanee di 2° livello

sintesi delle misure di secondo livello
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  • Estensione delle limitazioni per le autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30 - 18.30 e per i veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30.
  • Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla d.G.R. n. 5656/2016.