Relativamente alla combustione di residui vegetali si richiama la norma statale vigente (D.LGS n. 152/06 - TUA) che ne prevede il generale divieto rientrando nella disciplina dei rifiuti.
Deroghe dall'applicazione di tale disciplina sono stabilite dagli art. 185 e 182, comma 6 bis, del TUA per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Le disposizioni regionali introdotte con LR n. 31/08 (come modificata dalla LR n. 38/15) prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri steri per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità montane).
Nei Comuni posti a quota inferiore vigono le disposizioni stabilite dalla d.G.R. n. 7095/2017 che prevedono il divieto di combustione dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno.
La combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita solo in alcuni limitati casi, previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla deliberazione regionale n. 7095/2017.
(06.09.2018)