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Inquinamento atmosferico, in vigore le limitazioni di secondo livello

 
 
riassunto limitazioni
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Sono attive nel Comune di Lodi da martedì 24 ottobre 2017 le misure di secondo livello "per il miglioramento della qualità dell'aria e contrasto all'inquinamento locale", previste dall'Ordinanza sindacale n. 5 del 4/10/2017 nell'ambito del Piano d'azione antismog predisposto da Regione Lombardia. La misura si rende necessaria a motivo del superamento del limite giornaliero di PM10 (50 microgrammi/m3) per 10 giorni consecutivi registrato delle stazioni del programma di valutazioni nel territorio provinciale.

Nello specificano sono in vigore le seguenti limitazioni sino al prossimo giorno di controllo, giovedì 26 ottobre 2017 (compreso) quando, in base al valore della concentrazione di PM10, si potrà stabilire se le misure saranno prorogate o revocate:

 
  • Estensione delle limitazioni per le autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali almeno Euro 3 diesel nella fascia oraria 8.30 ÷ 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 ÷ 12.30
  • Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del D.Lgs 03 Aprile 2006 n°152.


Le precedenti misure di secondo livello integrano quelle di primo livello:

  • Limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva almeno Euro 3 diesel dalle 8.30 alle 12.30. Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 della DGR 7095/2017, con l’aggiunta dei veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive
  • Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
  • Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco
  • Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali
  • Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso
  • Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe
  • Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL
  • Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami