Attenzione alta e controlli accurati nei confronti dello smog che assedia le città, specie in Pianura padana, una delle aree maggiormente industrializzate del Paese.
Nel semestre autunnale ed invernale di ogni anno entrano tradizionalmente in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcune categorie di veicoli, insieme ad altre disposizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria.
Un tema molto caro ai Lodigiani e che l’Amministrazione comunale intende curare in ogni aspetto, comunicando opportunamente ai cittadini e ai visitatori le normative emanate dalla Regione nella recente Delibera regionale n. 7095 del 18 settembre 2017, con cui il Pirellone ha dato attuazione all'Accordo di Bacino padano del 9 giugno 2017, sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e, oltre alla nostra, le Regioni Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.
La città di Lodi è inserita in tale quadro d’insieme e il territorio comunale è soggetto,al pari di quello degli otto Comuni della cinta, al rispetto delle procedure obbligatorie contenute nel dispositivo regionale in funzione del miglioramento della qualità dell'aria.
Il Piano antismog ha preso avvio quest'anno il 1 ottobre 2017 e si concluderà il 31 marzo 2018.
Due le novità della stagione 2017/2018 rispetto al passato.
La prima è che il periodo di limitazioni viene anticipato di 15 giorni rispetto al 2016 e agli anni precedenti (si iniziava il 15 ottobre), ma rimangono immodificate le giornate,le fasce orarie e le altre modalità applicative dei divieti strutturali fino ad oggi operanti in Lombardia.
La seconda novità introdotta dalla DGR 7095 del 18 settembre 2017, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Bacino padano del 9 giugno (si veda l'allegato sotto riportato), è il sistema di riferimento per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto. Le procedure si applicano al nostro capoluogo che rientra nella cosiddetta ‘fascia 1’ (che comprende 209 Comuni lombardi) dei Comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei quali le misure previste hanno tutte carattere obbligatorio. Per gli otto Comuni della cinta - S. Martino in Strada, Lodivecchio, Tavazzano, Montanaso Lombardo, Corte Palasio, Cornegliano Laudense, Massalengo e Boffalora d'Adda - invece, le misure temporanee omogenee non hanno il vincolo dell'obbligatorietà, ma possono essere adottate volontariamente dalle rispettive Amministrazioni.
In tal senso, il Comune di Lodi in ottemperanza al ruolo di stimolo che la DGR assegna ai Capoluoghi e all'ANCI Lombardia, chiede con una lettera dell'Assessore all'Ambiente Alberto Tarchini alle Amministrazioni vicine di aderirvi e consentire così una miglior applicazione del provvedimento regionale, estendendo su un’aria più ampia le limitazioni a tutela della salute e della qualità dell’aria.
Le procedure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre in questione e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite:
La verifica per stabilire l’attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
In tutti i casi le misure si attuano dopo l’emanazione dell’Ordinanza sindacale che attua il provvedimento regionale. Le misure temporanee omogenee sono articolate su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore concentrazione di PM10 di 50 μg/m3 registrato dalle stazioni di rilevamento.
I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.L15.regione.lombardia.it) ed ARPA Lombardia (www.arpalombardia.it).
E’ opportuno ricordare che, sebbene spesso si tenda a porre l’accento prevalentemente sul traffico dei veicoli, sono in realtà tre le tipologie di divieti strutturali introdotti dalla DGR 7095/2017:
03.10.2017
Dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018 non possono circolare i seguenti mezzi - veicoli:
autoveicoli
Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30; in particolare non possono circolare:
motoveicoli e ciclomotori
Dal lunedì alla domenica, dalle 00.00 alle 24.00 non possono circolare:
autobus M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL)
Dal lunedì alla domenica, dalle 00.00 alle 24.00 non possono circolare:
Il mancato rispetto delle limitazioni al traffico veicolare e alle ulteriori disposizioni saranno soggette a sanzioni in osservanza della normativa nazionale e regionale.
A quale classe euro appartiene il veicolo?
Accedendo al portale dell'automobilista è possibile, digitando la targa, conoscere la classe euro del proprio veicolo.
Possono circolare i seguenti mezzi-veicoli esclusi dal fermo:
Veicoli derogati:
Dove si applica il fermo
Ai sensi della d.g.r. 2605 del 30 novembre 2011 il fermo si applica nella Fascia 1 (Ex Zona A1) ossia nella porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo, con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura.
Dal 2015, ai sensi della d.G.R. n. 2578/14, i provvedimenti di limitazione si estendono anche ai Comuni ricadenti all'interno della Fascia 2, corrispondente alla zona A (come definita dalla d.G.R. 2 novembre 2011, n. 2605).
Nella seguente Ordinanza Sindacale viene esplicitato il perimetro all'interno dal quale non possono circolare i veicoli suddetti.
Dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018 è disposto il divieto (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con combustibili ammessi) di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa appartenenti alle seguenti categorie:
Il divieto si applica alla Fascia 1 del territorio regionale – nella quale rientra Lodi - ed ai restanti Comuni situati ad una quota altimetrica uguale o inferiore ai 300 mt s.l.m.
Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è precisato nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e comunque certificato dal costruttore.
E’ consentito bruciare solo legna vergine, pellet e i combustibili assimilabili secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06. La combustione di qualsiasi altra tipologia di materiale non rientrante nelle suddette categorie, costituisce attività di incenerimento di rifiuti non autorizzata e pertanto vietata dalle disposizioni normative vigenti. Si richiamano inoltre le disposizioni regionali in vigore introdotte dalle delibere di giunta regionale n. 1118/13 e n. 3965/15 in merito alle nuove regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.
Ulteriori disposizioni:
Dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018 è vietata la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali.
Tale combustione è tuttavia consentita ed eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo suddetto, solo nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:
Tale pratica è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione. L’abbruciamento di quantità superiori ai piccoli cumuli (tre metri steri/ettaro), rientrando nell'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, è sempre vietata in quanto costituisce attività di gestione illecita dei rifiuti e non pratica agricola consentita.
Eventuali residui vegetali derivanti da attività di giardinaggio domestico e di manutenzione di altre aree verdi urbane, a servizio di parchi e giardini pubblici e privati, rientrando nella fattispecie di “rifiuti urbani” (art. 184 TUA), non può essere smaltita in loco tramite fuoco.