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Chiarimento sulle proroghe degli incarichi ex art. 110

Appreso da notizie di stampa che il Movimento 5 Stelle di Lodi ha presentato segnalazioni alla Corte dei Conti ed all’Autorità Nazionale Anti Corruzione in merito alle proroghe di due incarichi dirigenziali e di un incarico di alta specializzazione a tempo determinato disposte con decreti del Commissario Prefettizio, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno precisare quanto segue, con l’intento di favorire la conoscenza dei presupposti normativi e procedurali sui quali si fondano i provvedimenti in questione.

I contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, sono rapporti di lavoro dipendente, con durata limitata, previsti dal Testo Unico di Legge sugli Enti Locali (articolo 110).
Comuni e Province se ne possono avvalere nel rispetto delle indicazioni di legge, relative in particolare:

  • al numero massimo di incarichi conferibili (complessivamente, in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica; per quanto riguarda in modo specifico i dirigenti e le alte specializzazioni, negli enti, come il Comune di Lodi, nei quali è prevista la dirigenza, i contratti a tempo determinato possono essere in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità);
  • alla necessità di selezionare gli incaricati con procedure a evidenza pubblica, volte ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;
  • alla durata dell’incarico, non superiore al mandato elettivo di Sindaci e Presidenti di Provincia.


L’Amministrazione Comunale eletta nel 2013 si è avvalsa di questa opportunità per coprire i posti di dirigente della Polizia Locale, dirigente del settore politiche sociali e addetto stampa/portavoce del Sindaco, conferendo gli incarichi in base a quanto stabilito dalla legge. In merito alle procedure di selezione per l’incarico di addetto stampa/portavoce del Sindaco, si segnala che un candidato non selezionato ha presentato ricorso al Tar, ricorso che è stato dichiarato improcedibile e quindi respinto.

Decaduta l’Amministrazione Comunale lo scorso 22 agosto, a seguito delle dimissioni presentate dal Sindaco, il Commissario Prefettizio nominato per la gestione dell’ente fino alle nuove elezioni ha ritenuto di prorogare tali incarichi per garantire la necessaria continuità dei servizi e delle attività, che altrimenti avrebbero rischiato di interrompersi.
A tale proposito, per quanto riguarda le due figure dirigenziali (previste nella dotazione organica del Comune), è da rilevare che la breve durata del periodo di gestione commissariale (che si esaurirà con la proclamazione degli eletti nel voto che si terrà tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2017) non avrebbe consentito di avviare e concludere in tempi utili eventuali procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato.

Inoltre, in merito all’ipotesi di indire procedure di selezione per il conferimento di nuovi incarichi a termine fino all’insediamento della prossima amministrazione comunale, sia per le due figure dirigenziali in questione che per l’alta specializzazione, non era ragionevole ritenere che profili di elevata professionalità ed esperienza pluriennale come quelli ricercati si rendessero disponibili per un rapporto di lavoro dipendente della durata di pochi mesi.

Per quanto riguarda l’aspetto economico, giova sottolineare che la proroga di tali incarichi non comporta oneri aggiuntivi a carico del Comune, dato che il bilancio dell’ente prevedeva già la copertura delle relative spese su base pluriennale, per giunta in un quadro complessivo di spese per le retribuzioni del personale che vede il Comune di Lodi rispettare ampiamente i limiti consentiti dalla normativa, con una incidenza di circa il 21% sul totale della spesa corrente, rispetto ad un massimo di legge del 40%. L’apporto di professionalità esterne risulta poi essenziale per la copertura di alcune funzioni, tenuto conto che il numero di dipendenti a tempo indeterminato è considerevolmente inferiore a quello dei posti in organico (circa 250 lavoratori in servizio rispetto ad un organico ideale di 337).

Con riferimento specifico alle figure dirigenziali, rispetto ad una dotazione organica di 6 (già ridotta nel 2011 da 10 a 8 e nel 2014 da 8 a 6), occorre rilevare che attualmente quelle in servizio a tempo indeterminato sono solo 3 (di cui una prossima al pensionamento), a cui si aggiungono una dirigenza ricoperta dal segretario generale e due con incarichi a termine.

Relativamente al criterio di priorità da assegnare a professionalità eventualmente già presenti tra il personale dell’ente per il conferimento di incarichi di alta specializzazione fuori dotazione organica, in primo luogo la legge afferma che tale disposizione non si applica ai Comuni, come quello di Lodi, i cui regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevedono la dirigenza. Inoltre, la recente acquisizione da parte di un dipendente del Comune della qualifica professionale giornalistica non ha tale proposito rilevanza, considerato che per ricoprire la funzione di alta specialità sono per legge necessari i requisiti di “elevata professionalità” (attestabili da un adeguato profilo curriculare maturato nella specifica professione) e di “esperienza pluriennale”.

In merito all’ipotesi di assegnare al dipendente in questione la responsabilità della funzione di addetto stampa senza ricorrere ad un incarico ex articolo 110 Tuel, quindi nell’ambito del rapporto in essere di lavoratore dipendente a tempo indeterminato, è da rilevare che al funzionario in oggetto sono già attualmente attribuite le impegnative mansioni di responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e dell’Ufficio Cultura, il cui espletamento non consente ulteriori aggravi di funzioni, né è possibile, alla luce della già richiamata sottodotazione di personale, individuare altre figure in servizio presso il Comune cui affidare l’Urp e l’Ufficio Cultura.

In considerazione di tutti questi oggettivi elementi di valutazione, la proroga degli incarichi a tempo determinato ex articolo 110 Tuel è quindi parsa la soluzione più efficace e rispondente alle esigenze di continuità dei servizi, peraltro rinnovando una scelta che era già stata adottata anche durante la gestione commissariale del Comune nel periodo 21 gennaio/11 giugno 2013.

(08.11.2016)


Ultima Modifica: 25/05/2022