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Processo per turbativa d'asta nei confronti del Sindaco Uggetti e di un Dirigente, il parere del legale

L'Amministrazione valuterà eventuali azioni risarcitorie dopo l'esito del giudizio penale

Il Comune di Lodi non chiederà di costituirsi parte civile nel processo penale che vede il sindaco ed un dirigente dell’ente imputati di turbativa d’asta, riservandosi all’esito del procedimento penale di promuovere eventuali azioni risarcitorie in giudizio civile relativamente a danni patrimoniali, mentre per quanto riguarda i danni di immagine, trattandosi di reato contro la pubblica amministrazione, la questione competerebbe alla Corte dei Conti, ove venga avviata azione per danno erariale.

La decisione è stata presa oggi, sulla base del parere legale reso dall’avvocato Caterina Malavenda, di cui la giunta ha effettuato con apposita delibera la presa d’atto, facendone propri i contenuti.
Dalle valutazioni espresse nel parere emerge infatti l’opportunità di attendere l’esito del giudizio penale e della magistratura contabile, non essendo peraltro il Comune stato identificato quale persona offesa e non avendo l’ente ricevuto alcun avviso formale dell’inizio del dibattimento, considerando in ogni caso che la mancata costituzione non ha alcuna ricaduta negativa sul diritto al risarcimento dei danni, ben potendo la relativa azione essere esercitata davanti al giudice civile.
Le dovute azioni risarcitorie potranno anzi essere svolte con maggiore facilità in sede civile, in caso di condanna in sede penale.

Nel parere legale si sottolinea che non essendo stato il Comune identificato quale persona offesa e non avendo, perciò, ricevuto alcun avviso formale dell’inizio del dibattimento a carico del sindaco e del dirigente, l’amministrazione non ha potuto valutare il da farsi.
L’eventualità di presentarsi in aula rivendicando la qualità di persona offesa e richiedendo di essere riconosciuta come tale comporterebbe l’evidenziazione della mancata notifica del decreto con cui è stato disposto il giudizio, legittimando un rinvio del dibattimento finalizzato alla trasmissione di formale avviso, fruendo così dei termini di legge per la costituzione di parte civile e la presa in visione degli atti, di cui il Comune non è a conoscenza. La decisione del Comune di chiedere la costituzione in giudizio nel processo penale è in ogni caso connessa alla eventuale ritenuta sussistenza di un danno morale, potendo gli eventuali danni patrimoniali formare oggetto di separato giudizio civile ed essendo demandata la valutazione del danno d’immagine ad un procedimento per danno erariale di iniziativa della Corte dei Conti.

(20-07-2016)
 


Ultima Modifica: 25/05/2022