La legge 8 marzo 1989 n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990 n. 53 e dalla legge n. 120/1999, dispone che in ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicate dalla legge stessa.
La inclusione nell'albo di cui sopra è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) avere assolto gli obblighi scolastici.
Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere all'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro la fine del mese di novembre.
Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti prescritti li inserisce nell'albo.
In occasione di consultazioni elettorali, la Commissione elettorale, in pubblica adunanza, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina.
L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.