Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208) è stata approvata l’eliminazione della TASI sull'abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (categoria catastale A/1, A/8 e A/9).
Presupposto della TASI è il possesso a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8,A/9.
Con deliberazione C.C. n. 15 del 22/03/2019 l’Amministrazione Comunale ha confermato le aliquote TASI per le fattispecie imponibili di seguito specificate.
Aliquota |
Descrizione |
0,3 per mille |
Aliquota per abitazione principale di categoria A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze. |
1 per mille |
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura. |
2,5 per mille |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso locati. |
0,3 per mille |
Le unità immobiliari appartenenti alla categoria D/5. |
0 per mille |
Tutte le altre tipologie non rientranti nella presente tabella. IL TRIBUTO, PERTANTO, NON SARA’ DOVUTO. |
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU quindi per i FABBRICATI, iscritti in catasto, viene determinata utilizzando la rendita catastale vigente al 1° gennaio rivalutata al 5% e moltiplicata per i coefficienti di seguito indicati:
Per i fabbricati del gruppo catastale “D”, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo F24 presso qualsiasi sportello bancario e postale utilizzando i seguenti codici tributo:
La quota di acconto pari al 50% dell’imposta dovuta deve essere versata entro il 17 giugno 2019;
la restante quota del 50% deve essere versata entro il 16 dicembre 2019.
E’ facoltà del contribuente pagare in un’unica soluzione entro il 17 giugno 2019.
Si informa che il vigente regolamento TASI prevede l’obbligo di presentazione della dichiarazione TASI entro il 30/6/2019 per le variazioni intervenute nell’anno 2018.
Tali variazioni possono riguardare i seguenti casi:
Nessuna dichiarazione dovrà essere presentata nel caso in cui la posizione tributaria dichiarata, a suo tempo agli effetti IMU, non abbia subito modifiche (nel senso che gli elementi dichiarati come ubicazione, rendita catastale, quote e mesi di possesso e ogni altro elemento che incida sul calcolo del tributo dovuto non siano variati).