Aliquote particolari |
Descrizione |
0.6% |
Aliquota per abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze. S'intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'unità dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. |
0.76 % |
Unità immobiliari, ad esclusione di quelle classificate nelle categoria A/1 A/8 A/9, concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) a condizione che il contratto sia in forma scritta che verbale venga registrato e che: - il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; - il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 L’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita è ridotta al 50%. Ai fini della fruizione del beneficio per l'anno 2018 i contribuenti interessati dovranno presentare la dichiarazione di variazione IMU (su modello ministeriale presente sul sito del comune) entro il 30/06/2019. I contribuenti cha abbiano provveduto alla trasmissione della dichiarazione IMU per l'anno di imposta 2017 e non abbiano avuto variazioni in corso d'anno sono esonerati dal presentare nuova dichiarazione per l'anno 2018. |
0.76 % a) |
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di secondo grado in linea retta (nonni e nipoti) a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una sola unità per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7, avendo ivi costituito la propria residenza nonché le intestazioni di utenze di servizi pubblici e abbiano provveduto alla registrazione del contratto di comodato. La presente aliquota agevolata viene estesa anche alle unità concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) qualora non abbiano i requisiti per godere dell'abbattimento del 50% dell'imposta di cui al punto precedente. |
0.64 % b) |
Unità immobiliare destinata ad abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, qualora sia locata. |
0.63 % c) |
Unità immobiliari destinate a soggetti in condizione di fragilità. La fruizione dell'agevolazione comporta la sottoscrizione di specifici accordi con i Servizi Sociali comunali approvati dall' Amminstrazione comunale. |
0.76 % d) |
Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/3 - destinate esclusivamente a sale cinematografiche. |
0.87 % e) |
Le unità immobiliari appartenenti alle categorie C/1, C/2 e C/3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva nonchè per quelle concesse in locazione finalizzate all'esercizio di attività produttive (commerciale, artigianale con l'esclusione delle attività di servizio). |
0.64 % 0.69 % f) |
Le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale con relativa pertinenza, secondo i principi indicati nell'Accordo stipulato tra Amministrazione Comunale e Organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori a livello territoriale ai sensi della Legge 431/98 (art. 2 comma 3) e precisamente: i contratti con durata di locazione 6 + 2 (0.64%) i contratti con durata di locazione 3 + 2 (0.69%) L'applicazione di tali aliquote è subordinata al deposito di copia del contratto di locazione presso il servizio tributario entro il 31/12/2018. ATTENZIONE PER I CONTRATTI STIPULATI NELL'ANNO 2018 In esecuzione di quanto previsto dalle recenti disposizioni ministeriali, il contratto deve contenere l'asseverazione da parte di una delle associazioni (o di Proprietari o di Inquilini) che attesti la rispondenza dello stesso con le previsioni normative nonchè la sussistenza di tutti gli elementi utili s fruire dell'agevolazione fiscale. Relativamente ai contratti rinnovati o in scadenza, i contribuenti dovranno produrre al servizio tributario, pena la decadenza del beneficio, copia del contratto rinnovato secondo le nuove modalità sopra indicate ovvero copia della quietanza di pagamento dell'imposta di registro attestante il rinnovo del contatto. In caso di cessazione dovrà, al contrario, essere prodotta apposita comunicazione. Le stesse aliquote devono intendersi estese anche ai contratti in essere. L’imposta determinata applicando le aliquote stabilite è ridotta al 75%. |
0.64 % g) |
Unità immobiliari possedute dalle ONLUS come individuate dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97 limitatamente alle unità immobiliari utilizzate direttamente. |
0.00 % h) |
Per i soggetti possessori di unità immobiliari adibite a Musei riconosciuti dalla Regione Lombardia - categoria catastale B6 |
1.06 % |
Le unità immobiliari appartenenti alla categoria D/5. |
Aliquota ordinaria |
Descrizione |
1.05 % |
Si applica a tutte le tipologie di immobili abitativi non comprese in quelli precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 a A/9 concesse in locazione a canone libero, quelle che rimangono vuote e a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze di tali tipologie di immobili. AREE EDIFICABILI ALTRI IMMOBILI: non compresi nei requisiti ai fini della fruizione delle aliquote agevolate indicate nei riquadri precedenti |
Ai fini della fruizione delle aliquote agevolate (di cui ai punti a), b), d), e), f), g) e h)) dovrà essere presentato apposito modulo con relativa documentazione se richiesta, disponibile sul sito del comune ovvero presso gli uffici tributari, che attesti il possesso dei requisiti richiesti. Il temine di presentazione di tale modulo, pena la decadenza del beneficio, è il 31/12/2019.
I contribuenti che abbiano provveduto alla trasmissione del modulo di agevolazione (riferiti alle agevolazione di cui ai punti a), b), d), e), f), g) e h)) per l'anno precedente e che non abbiano avuto variazioni in corso d'anno sono esonerati dal presentare nuova modulistica. E' fatto obbligo ai contribuenti di comunicare al servizio tributario l'eventuale cessazione delle condizioni che hanno dato luogo alla fruizione delle agevolazioni entro il 02/01/2019.
Ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui al punto c) è necessario sottoscrivere specifici accordi con i Servizi Sociali previa approvazione da parte dell'Aminstrazione Comunale.
Per qualsiasi informazione al riguardo i soggetti interessati potranno rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali del Comune.
Si rammenta che l'imposta dovuta relativa all'annualità 2019 dovrà essere versata totalmente al Comune ad esclusione di quella riferita agli immobili di categoria catastale "D" che dovrà essere versata, per la quota pari allo 0,76%, allo Stato. Considerato che questo Comune ha stabilito l'aliquota del 1,06% per gli immobili di categoria D/5 e del 1,05% per tutte le altre categorie catastali "D" (escluso D/10 quale fabbricato rurale) il contribuente dovrà versare la differenza di aliquota al Comune.
Il pagamento dovrà essere effettuato, a mezzo F24, in due rate scadenti il 17/6/2019 (Acconto) e il 16/12/2019 (Saldo) in ragione del 50% dell'imposta dovuta per l'anno in questione.
E' facoltà del contribuente pagare in un unica soluzione entro il 17/6/2019.
Al riguardano si riportano i codici tributo per il versamento con il modello F24:
Si rammenta che la base imponibile per i FABBRICATI viene determinata utilizzando la rendita catastale vigente al 1° gennaio rivalutata al 5% e moltiplicata peri coefficienti di seguito indicati:
Per I TERRENI AGRICOLI (ad esclusione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali in quanto esenti dal pagamento dell’IMU), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51,della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Si ricorda che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nell'anno 2018 è stato fissato al 1 luglio 2019; per quelle relative all'anno d'imposta 2019 il termine sarà il 30 giugno 2020.
Per le modifiche derivanti da acquisto e/o vendita di immobili ovvero da altre variazioni per le quali è stato utilizzato il M.U.I. – Modello Unico Informatico - non vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione. Sia il modello che le istruzioni sono scaricabili dal sito del Comune.
La base imponibile dell'area fabbricabile, alla quale applicare l'aliquota d'imposta, è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In data 6/2/2010 il Consiglio Comunale ha adottato il nuovo Piano Generale del Governo che, agli effetti dell'I.C.I., approvato, poi, in via definitiva in data 15/3/2011.
Con deliberazione n. 70 del 29/3/2010 la Giunta Comunale ha approvato, per l'anno 2010, i nuovi valori delle aree in relazione al nuovo strumento urbanistico di cui si allega il relativo progetto approvato e la scheda riepilogativa dei valori definiti, valori confermati anche per il 2011.
Con successiva deliberazione n.125 del 27/08/2012 sono stati approvati i valori delle aree fabbricabili agli effetti IMU, invariati rispetto agli anni 2010 e 2011, confermati per l'annualità 2013, 2014, 2015 e 2016 rispettivamente con i provvedimenti: CS n.72 del 28/05/2013 e GC n.55 del 30/04/2014 e GC n.54 del 10.04.2015 e GC n.59 del 13.04.2016 di seguito riportati: