La legge 21 marzo 1990 n, n, 53 prevede che "Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito l'Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale".
Ai fini dell'aggiornamento periodico di tale albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, possono chiedere, entro la fine del mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al Sindaco nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.
Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'art. 38 del T.U. n. 361/1957 e dall'art. 23 del T.U. n. 570/1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte di appello.