"Constatare che le ragioni dell'amministrazione comunale sono state riconosciute e confermate anche dall'esito di un procedimento giudiziario è motivo di soddisfazione, anche se non abbiamo mai avuto dubbi su quale potesse essere l'epilogo della vicenda, i cui elementi di merito erano e sono chiarissimi: infatti, se il giudizio politico sulle scelte di pianificazione urbanistica del Comune è sempre aperto ed ogni posizione espressa in tal senso è legittima, sulla regolarità degli atti con cui tali scelte sono state assunte non ci dovrebbe essere modo di equivocare, così come sarebbe necessario riconoscere la piena e autonoma potestà dell'ente in questa materia. A conclusione di questo lungo percorso, iniziato nel 2009, prevale piuttosto una sensazione di rammarico per il considerevole lasso di tempo richiesto per dirimere la questione, bloccando l'attuazione di un progetto a cui Comune, Provincia e Camera di Commercio attribuiscono grande importanza, cogliendo in questa prospettiva potenzialità di sviluppo produttivo ed occupazionale che sarebbe davvero un peccato vanificare".
Così il sindaco di Lodi, Simone Uggetti, commenta la sentenza, pronunciata lo scorso novembre e depositata il 16 gennaio, con cui il Tar Lombardia ha respinto i ricorsi presentati da Legambiente contro l'individuazione delle aree sulle quali realizzare il "Parco Industriale" collegato al polo universitario e della ricerca nel settore delle biotecnologie applicate all'agrozootecnia.
"Un ricorso - ricorda Uggetti - che teoricamente rischiava di azzerare l'intera "storia" del polo, perché tra gli atti impugnati figuravano tutti quelli relativi a questo fondamentale intervento, a partire dal primo accordo di programma tra enti locali, Camera di Commercio, Regione e Università degli Studi di Milano, sottoscritto nel 1998".
Inizialmente centrato sul complesso di tali atti, ed in particolare sulla valenza di variante urbanistica del Terzo Accordo di Programma, approvato nel 2009, con il quale un'area di 395.000 metri quadrati di proprietà pubblica in località Villa Igea è stata trasformata da agricola a zona destinata a Business Park, il ricorso è stato successivamente integrato ed esteso agli atti di adozione e approvazione del Piano di Governo del Territorio, che nel 2011 ha recepito le indicazioni dell'accordo. Relativamente al ricorso principale, il Tar ne ha dichiarato l'improcedibilità, in quanto"l'incorporazione nel Pgt della varianti urbanistiche scaturite dall'accordo di programma e la nuova istruttoria compiuta in quella sede attraverso l'acquisizione della Valutazione Ambientale Strategica hanno determinato la conferma delle determinazioni originarie, non più imputabili all'accordo di programma, che sotto il profilo urbanistico ha esaurito i propri effetti, bensì al nuovo piano regolatore, che le ha inserite in una complessiva valutazione dell'assetto territoriale, provvedendo altresì ad acquisire il parere in ordine alla valutazione ambientale strategica".
Il ricorso per motivi aggiunti è stato invece respinto per infondatezza del merito delle censure mosse.
Nel dettaglio:
1) è stato corretto sospenderei termini di approvazione del Pgt in attesa che la Provincia modificasse il Piano Territoriale di Coordinamento (anziché far decadere il Pgt adottato per poi riavviare le procedure, il che sarebbe stato in contrasto con la logica della legge regionale, "che è quella di assicurare, attraverso la previsione di rigidi termini perentori, la celere formazione dello strumento urbanistico comunale");
2) è stato corretto far svolgere la Valutazione Ambientale Strategica da un ufficio interno al Comune, dato che nessuna legge impone per questa attività l'individuazione di un soggetto esterno, senza che ciò comporti presunti contrasti con direttive comunitarie, anzi, l'affidamento di questo compito all'ufficio "qualità dell'ambiente e sviluppo sostenibile" è stato "razionale e rispettoso della distribuzione di competenze dell'organigramma comunale;
3) identicamente, non correva alcun obbligo di individuare il soggetto competente ad esprimersi sulla Vas prima dell'avvio del procedimento di approvazione del Pgt. Sempre a proposito della Vas, nel ricorso si lamentava inoltre il fatto che il parere finale ed il Pgt non tenessero conto, per la destinazione delle aree in questione, di una "opzione zero": al riguardo, il Tar ha invece osservato che il fatto che tale opzione non sia stata presa in considerazione "non costituisce affatto, come si afferma nel ricorso, un indice di sviamento di indebito condizionamento della volontà dell'organo competente, ma significa solo che i rimedi correttivi e compensativi ipotizzati nel parre sono ritenuti sufficienti a far fronte alle ricadute ambientali delle varianti urbanistiche approvate".
"Del resto - prosegue su questo punto la sentenza - non essendo stato fornito dai ricorrenti alcun concreto elemento che possa far ritenere incongrue o arbitrarie le scelte di merito compiute in sede di rilascio del parere, il Collegio non può basare il suo convincimento sulla scorta di considerazioni meramente presuntive non fondate su solide basi legali o logiche".
"Le motivazioni che hanno portato Comune e Provincia ad individuare le aree in questione per localizzare il parco industriale sono note - spiega il sindaco - e sostenute da solidi elementi: queste aree sono di proprietà pubblica, immediatamente disponibili e "governabili" con ancor maggior efficacia dal punto di vista di un equilibrato uso della risorsa territorio proprio perché soggette al controllo pubblico sotto ogni profilo; inoltre, la loro valorizzazione immobiliare, secondo criteri di equità e non speculativi, può contribuire al reperimento delle risorse necessarie per sostenere gli impegni finanziari in capo agli enti locali nell'ambito degli accordi per il completamento delle strutture universitarie".
(21-01-2014)