AGENZIA PUBBLICA D'AFFARI
Attività regolamentata dall'art. 115 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e D.LGS. 112/98.
DEFINIZIONE
Ricadono sotto la disciplina prevista, le agenzie pubbliche o gli uffici pubblici di affari o comunque tutte quelle attività di intermediazione nell'assunzione o nelle trattazioni degli affari altrui alle quali non è stata data apposita regolamentazione con l'istituzione di albi o ruoli professionali (ad esempio agenzie disbrigo pratiche automobilistiche, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari). L'apertura di agenzie di affari in genere era regolata dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza , successivamente con il D.lgs 112/98, la competenza amministrativa per alcune è passata ai Comuni.
Ciò che individua l'agenzia di affari è:
· L'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti;
· Una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta;
· La natura essenzialmente d'intermediazione di tale opera;
· Il fine di lucro.
Le attività di agenzia d'affari rimaste nella competenza del Questore in base all'art. 163, lettera d, del D.Lgs 112/98, sono: agenzia d'affari di recupero crediti, agenzia di pubblici incanti (aste), agenzia matrimoniale, agenzia di pubbliche relazioni. Per la denuncia di inizio attività si deve compilare il modulo "inizio attività" scaricabile dal sito della Polizia di Stato.
Per gran parte delle attività di agenzia, diverse da quelle sopra indicate, a seguito Dlgs 112/98, la competenza amministrativa in materia è passata ai Comuni: agenzia di pubblicità, agenzia di organizzazione eventi, agenzia di organizzazione spettacoli, agenzia di intermediazione auto, onoranze funebri (quest'ultima accompagnata da ulteriore richiesta rilascio autorizzazione con specifica modulistica) ecc. La modulistica potrà essere recuperata direttamente c/o gli uffici comunali o scaricandola dal sito del Comune.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
· R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (art. 115);
· R.D. 6 maggio 1940 n. 635 Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (art. 204);
· D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (art. 19);
· Legge 7.8.1990 n. 241 (art. 19);
· D.Lgs. 31.3.1998 N. 112;
· DPR 28.05.2001 n. 311.
PREREQUISITI
Essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n°773 (carichi pendenti);
Essere esenti da una qualsiasi causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della L.31.05.1965 n°575 (antimafia).
Ad esclusione delle agenzie matrimoniali, recupero crediti, pubblici incanti e pubbliche relazioni, per le quali è competente la Questura, l'attività si esercita previa presentazione al Comune della denuncia d'inizio attività (d.i.a.), da parte del titolare (in caso di Ditta individuale) o del legale rappresentante (in caso di Società/Ente/Associazione)
La d.i.a. non può essere resa validamente da:
· chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà; personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
· chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
· chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.
Cosa occorre
L'interessato deve inoltrare al Protocollo Generale del Comune apposita denuncia di inizio attività utilizzando
Allegare:
· copia fotostatica di un documento d'identità quando la sottoscrizione della istanza non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento della stessa,
· copia del tariffario compensi (l'originale è soggetto ad imposta di bollo);
· registro degli affari giornalieri, da far vidimare (compilare a tal fine l'Allegato 3 in fondo al modello, unitamente alle di marche da bollo necessarie: 1 marca da 14.62 ogni 100 foglio del registro)
Note
L'attività può essere iniziata dal giorno in cui si presenta la denuncia in Comune. La d.i.a. ha validità illimitata. È fatto obbligo al dichiarante di comunicare ogni modifica o l'eventuale cessazione dell'attività, barrando e compilando rispettivamente il Quadro 2 "COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ATTIVITA'" o il Quadro 3 "COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITA", utilizzando il modulo di cui sopra.
Per l'agenzia di autoveicoli usati è necessario il C.P.I. quando la superficie lorda dei locali supera i 400 mq o vi siano più di n. 9 autoveicoli nei locali.
A titolo indicativo si elencano di seguito vari tipi di agenzie di competenza comunale: agenzia di pubblicità, disbrigo pratiche amministrative, vendita su procura di autoveicoli usati, onoranze funebri, informazioni a scopo divulgativo, teatrali, spedizione e trasporti, esposizione, mostre e fiere campionarie, intermediazione nella vendita di oggetti usati. Altri tipi di agenzie di competenza di altri Enti:
Questura: recupero crediti, pubblici incanti, matrimoniali, pubbliche relazioni, scommesse (art. 88 TULPS) commercio/fabbricazione e mediazione di oggetti preziosi (art.127 TULPS);
Provincia: viaggio e turismo, disbrigo pratiche automobilistiche e nautiche (L. 264/1991);
CCIAA (ruolo mediatori): immobiliari (L. 39/1989);
Registro Naz. Stampa c/o Presidenza Consiglio Ministri: stampa ( L. 416/1981).
Referente: Sig.ra Tarenzi Francesca
lunedì dalle ore 9,00 alle 12,00
mercoledì dalle ore 9,00 alle 17,00
Telefono: 0371/4687234 - 4687223