Modalità per la materiale presentazione della lista
La presentazione delle liste deve essere fatta alla segreteria generale del comune. La presentazione può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista, qualora nominati.
Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature
La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione.
Numero di candidati per lista
Le liste per la elezione del Consiglio Comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere ( 32) e non inferiore a due terzi (21).
N. B. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi ( art. 73 D.Lgs 267/2000 così come modificato dalla Legge 23 novembre 2012 n. 215)
Ricezione delle candidature
Il Segretario Comunale o chi lo sostituisce legalmente deve rilasciare per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve indicare oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati.
E' opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori, sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.
Il segretario comunale può far rilevare le irregolarità che gli sia dato riscontrare.
Esame delle candidature da parte della Commissione Elettorale Circondariale
L'esame delle candidature e delle liste dei candidati presentati debbono essere ultimati dalla commissione elettorale circondariale improrogabilmente, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
Le operazioni della commissione per quanto riguarda l'esame delle candidature sono:
1) Accertamento della data di presentazione delle liste come risultante da verbale del segretario comunale. Qualora la Commissione accerti che la lista è stata presentata oltre il termine previsto, la dichiarerà non valida.
2) Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme.
La commissione controllerà:
- se il numero dei presentatori è quello prescritto;
- se le firme sono state apposte sui moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati sia alla carica di sindaco che di consigliere, nonché il nome e cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
- se le predette firme siano regolarmente autenticate e se il sottoscrittore è in possesso del requisito di elettore del comune debitamente documentato.
3) Esame della lista e della posizione dei singoli candidati.
La commissione provvederà a:
- controllare che la lista oltre al candidato alla carica di sindaco contenga un numero di candidati non superiore a 32 e non inferiore a 21 per il consiglio comunale
- controllare che sia rispettata la previsione per cui un sesso non può avere una rappresentatività maggiore a due terzi all'interno della lista
- accertare che vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura riportante le dichiarazioni previste per ciascuno dei candidati iscritti nella lista
- verificare che per tutti i candidati siano stati presentati certificati di iscrizioni nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
- per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, verificare l'esistenza del certificato di iscrizione nelle liste elettorali aggiunta ovvero dell'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, e della documentazione prevista dal D.lgs 12 aprile 1996, n. 197.(cittadini Unione europea)
- confrontare i nomi dei candidati compresi nelle varie liste. La commissione procederà alla cancellazione dalla lista dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata
4) Esame dei contrassegni di lista.
La commissione procederà all'esame dei contrassegni di lista verificando
- che non vi siano contrassegni identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni usati da altri partiti o con quello di altra lista presentata in precedenza;
- che gli stessi non riproducono simboli o elementi caratterizzanti contrassegni usati tradizionalmente da partiti presenti in parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
- che non riproducano immagini o soggetti di natura religiosa.
Qualora il contrassegno venga ricusato, i presentatori potranno presentarne uno nuovo entro il 26° giorno antecedente la data della votazione e non oltre l'ora che sarà comunicata dalla commissione stessa.
5) Sorteggio dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Comunale.
Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate, la commissione dovrà procedere all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.
N.B. Relativamente ad alcuni mancati od errati adempimenti è possibile, qualora la lista sia stata presentata con un congruo anticipo rispetto al termine della scadenza stabilito per la presentazione delle candidature, procedere ad integrazioni e correzioni. Sarà cura della commissione elettorale circondariale indicare tale possibilità.
Designazione dei rappresentanti di lista
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti delle liste, designazione non obbligatoria ma facoltativa, in quanto fatta nell'interesse della lista rappresentata.
La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta, su carta libera, e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali indicati per la autenticazione delle candidature e delle sottoscrizioni e con le stesse modalità.
Le designazioni dei rappresentati di lista debbono essere redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti. Le designazioni potranno essere contenute in un unico atto; in tal caso è necessario presentare tanti estratti di esso debitamente autenticati con le modalità di cui sopra, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.
Nel caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del consiglio regionale, provinciale, comunale. A detta designazione si potrà provvedere con un unico atto.
Le designazioni per ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti uno effettivo e uno supplente.
La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta al segretario comunale entro il venerdì precedente la elezione o direttamente al presidente del seggio il sabato pomeriggio durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione.
Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con uno o più liste presentate per il Consiglio Comunale.
Tale dichiarazione ha validità solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.
All'atto della presentazione della lista il candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato candidatura in altro Comune e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del Decreto Legislativo 267/2000
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a 32 e non inferiore a 21. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui sono cittadini.
Le candidature vanno presentate con apposita dichiarazione scritta; la stessa deve essere firmata dagli elettori presentatori su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati. Dei sottoscrittori vanno indicati nome, cognome, data di nascita ed iscrizione elettorale nel Comune di Lodi.
La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà sufficiente pertanto che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.
Detti requisiti sono:
- Numero dei presentatori i quali debbono essere non meno di 200 e non più di 400 elettori; le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. I candidati non possono figurare tra i presentatori della lista e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
- Sottoscrizione da parte dei presentatori la firma del sottoscrittore deve essere autenticata - a norma dell'art.14 della legge 21 marzo 1990, n.53, e successive modificazioni - da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, presidente e vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21 comma 2° del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
- Indicazione dei delegati di lista la dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di n. 2 delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio della lista e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio elettorale centrale, nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco. Anche se la legge non reca alcuna disposizione in proposito, le istruzioni del ministero dell'interno prevedono che i delegati siano preferibilmente da scegliere tra i presentatori e non fra i candidati. Nulla vieta che la scelta cada su persone che non siano presentatori. In caso di contemporaneità di elezioni comunali, provinciali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per l'elezione del consiglio comunale, provinciale.
- Programma amministrativo che verrà poi affisso all'albo pretorio del Comune.
Ogni lista dei candidati deve essere corredata dei certificati comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune di Lodi. Tali certificati possono essere anche collettivi e debbono essere rilasciati dall'Ufficio Elettorale del comune nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.
Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato.
La stessa deve contenere esplicita dichiarazione che il candidato non si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del D.Lgs n. 267/2000. Ciascun candidato alla carica di sindaco, deve dichiarare inoltre il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione deve essere firmata dal candidato e autenticata da un pubblico ufficiale secondo le modalità già indicate al punto 2) - sottoscrizione da parte dei presentatori.
Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni. E' invece ammesso che la candidatura per l'elezione a consigliere comunale possa essere presentata contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale dello stesso comune. In caso di contemporanea elezione nessuno può presentarsi come candidato in più di due provincie o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni (art. 56 DLGS n. 267 del 18.8.2000).
Le cariche di consigliere provinciale, comunale sono incompatibili con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune.
All'atto della presentazione delle candidature le stesse vanno corredate con i certificati attestanti che il candidato è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
Per i cittadini dell'unione Europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta , o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro i prescritti termini.
Per il rilascio di tali certificati valgono le stesse norme di cui al punto 3.
Per informazioni scaricare l'informativa sui cittadini comunitari
Le candidature e le liste che siano contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che si siano costituiti gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso, devono allegare la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.
Il modello del contrassegno da presentare al momento della presentazione delle liste dei candidati dovrà essere presentato in triplice copia e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato.
Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede si suggerisce ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 3. Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.
Ciascuna lista unitamente alla presentazione dei candidati alla carica di consigliere e del candidato alla carica di sindaco dovrà presentare il programma amministrativo che verrà affisso all'albo pretorio.
Al fine di dare la massima pubblicità ai programmi, gli stessi oltre che essere affissi all'albo pretorio del comune, saranno resi pubblici sul sito web del Comune di Lodi.