Oltre a prevedere le regole per le assegnazioni
ha lo scopo di favorire e di stimolare i cittadini nelle attività
occupazionali, finalizzate all’impiego del tempo libero, in attività
atte a incentivare i momenti di socializzazione e di incontro.
L’assegnazione di appezzamenti di terreno di
proprietà Comunale, da destinarsi all’orticoltura e alla floricoltura, ha lo
scopo di favorire e di stimolare i cittadini nelle attività occupazionali,
finalizzate all’impiego del tempo libero, in attività atte ad incentivare i
momenti di socializzazione e di incontro, favorendo tra l’altro un rapporto
diretto e attivo con la terra, la natura e la trasmissione delle conoscenze,
dei saperi e delle tecniche di coltivazione. Il regolamento degli orti urbani
disciplina i criteri di assegnazione degli orti, la natura, gli obblighi e la
durata dell’assegnazione. L’“Ortista” è la persona a cui il Comune assegna un
orto urbano. L'ortista è il responsabile della coltivazione, della cura e della
pulizia del proprio orto e degli spazi comuni.
Art. 2
Gli appezzamenti di terreno oggetto del presente testo sono
assegnati mediante bando pubblico e la successiva sottoscrizione di
apposito contratto di concessione all’uso da sottoscriversi prima della
consegna dell’area, e la numerazione del lotto avviene per graduatoria.
L’assegnazione delle porzioni di terreno viene effettuata sulla base
della presentazione di apposita domanda redatta sul modulo predisposto
dall’Amministrazione Comunale. Su tali aree è vietata ogni e qualsiasi
attività a scopo di lucro.
Art. 3
Possono partecipare
all’assegnazione dei lotti di terreno i cittadini residenti nel Comune
di Lodi appartenenti alle seguenti categorie: anziani, ossia cittadini
che abbiano compiuto, alla data di presentazione della domanda, i 65
anni di età, a cui è riservato il 50% di orti; generalità dei cittadini,
ossia i cittadini maggiorenni con meno di 65 anni, a cui è riservato il
50% di orti con precedenza ai disoccupati. Dovranno essere in grado di
svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo o la corretta tenuta e
non avere altri appezzamenti di terreno coltivati a orto, in proprietà o
altro titolo, né svolgere attività di coltivazione su fondi
appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi.
I concorrenti
partecipanti all’assegnazione hanno diritto ad un solo lotto e i
requisiti sopra indicati dovranno essere comprovati da una dichiarazione
sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di partecipazione
all’assegnazione. Al fine di realizzare programmi didattici, formativi,
sociali e riabilitativi per ogni “orto sociale”, il Comune di Lodi si
riserva di assegnare alcuni lotti a scuole e/o ad associazioni ed enti
no profit o a “situazioni di fragilità sociale” che ne facciano
richiesta. Il lotto verrà assegnato a seguito di presentazione di
richiesta specifica e dettagliata sulle attività che si intendono
svolgere da presentare in sede di bando per l’assegnazione degli orti.
Nel caso di più richieste ritenute idonee rispetto ai lotti disponibili
allo scopo, il lotto sarà assegnato a seguito di valutazione di merito
rispetto alla finalità pubblica prevalente.
Art. 4
Le domande
di assegnazione potranno essere presentate a seguito della
pubblicazione di apposito bando da parte del Comune di Lodi e con le
modalità previste dal bando stesso. Ai concorrenti partecipanti
all’assegnazione dei lotti di terreno sono attribuiti i seguenti
punteggi a seconda della situazione ISEE del richiedente: 10 punti in
caso di ISEE tra 0 e 16.000 euro; 6 punti per ISEE tra 16.001 e 20.000
euro; 3 punti per ISEE oltre 20.001 euro. E a parità di punteggio viene
effettuato un sorteggio. Il relativo bando di aggiornamento delle
graduatorie viene pubblicato, con cadenza quinquennale, all’albo
pretorio del Comune, nonché con ogni altra modalità ritenuta utile, al
fine di dare la più ampia forma di pubblicità ed informazione ai
cittadini. Con tali graduatorie e, fino ad esaurimento delle stesse, si
procederà all’assegnazione degli eventuali lotti disponibili.
Art. 5
Il lotto di terreno concesso deve essere gestito prevalentemente dalla persona a cui è stato assegnato.
In
caso di decesso dell’assegnatario, il coniuge o compagno/a convivente, o
iscritto/a al registro delle unioni civili, ha diritto a subentrare
nell’assegnazione dello stesso orto inviando una comunicazione scritta
entro 3 mesi dal decesso al Settore Ambiente. I familiari possono
coadiuvare il Concessionario, senza sostituirsi totalmente allo stesso. I
Concessionari avranno diritto di utilizzare di comune accordo i servizi
che verranno messi a disposizione dal Comune di Lodi. Il Concessionario
si impegna a: mantenere l’orto o il giardino assegnato in uno stato
decoroso; non detenere animali di qualsiasi specie; tenere pulite ed in
buono stato di manutenzione le parti comuni (es. viottoli); sostenere le
spese per la gestione del terreno, comprensive dell’acqua per
l’irrigazione. E sempre il Concessionario non potrà utilizzare, a nessun
titolo, spazi all’interno o adiacenti alla zona ortiva, in aggiunta
all’appezzamento di terreno assegnato;
È fatto divieto all’ortista
di: modificare il perimetro dell’orto assegnato; lasciare il proprio
orto incolto; vendere i prodotti coltivati; allevare o tenere in
custodia animali nell’orto, ma può tenere con sé un animale da compagnia
mentre lavora il suo orto; fare allacciamenti alla rete elettrica o
idrica non autorizzati dal Comune; mettere bombole di gas, gruppi
elettrogeni e qualsiasi altro impianto tecnico potenzialmente
pericoloso; usare prodotti fitosanitari e erbicidi classificati come
nocivi, tossici, molto tossici o che prevedano il possesso di un
apposito patentino per l’uso; produrre rumori molesti. Queste azioni
comportano la revoca dell’assegnazione dell’orto (sulla revoca
dell’assegnazione)
Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di
Lodi, a titolo di rimborso spese, un canone forfettario anticipato di
100 euro per tutta la durata della concessione. L’eventuale rinnovo
della concessione comporta il versamento di un ulteriore canone
forfettario anticipato di 50 euro. Tale canone deve essere versato alla
tesoreria comunale prima della consegna dell’orto, o prima dell’inizio
del periodo di rinnovo. Tale contributo potrà essere aggiornato con
apposito atto di Giunta Comunale in rapporto ai servizi a disposizione
degli assegnatari e sarà suscettibile di adeguamento in funzione
dell’andamento dei costi di gestione. L’Amministrazione declina ogni
responsabilità per danni provocati a persone o cose nella conduzione e
nell’utilizzo degli orti.
Art. 6
Gli orti urbani sono dotati
di capanni per gli attrezzi realizzati dal Comune. I capanni non devono
essere modificati. È consentita la realizzazione di pavimentazioni
amovibili all’interno dei capanni singoli. I capanni singoli non possono
essere usati per il pernottamento, non devono contenere
elettrodomestici o altre apparecchiature elettriche o a gas e non
possono contenere mobili o strumenti che non siano strettamente legati
alla coltivazione dell’orto. La manutenzione ordinaria delle strutture è
a carico dell’ortista (a titolo di esempio si intende come tale: posa
impregnante sulla struttura in legno dei capanni, sostituzione serratura
ammalorata, riparazione rete ammalorata, riparazione coperture dei
capanni). Gli interventi devono essere eseguiti a regola d’arte. Le
aiuole all’interno degli orti non possono essere delimitate con
piastrelle o cordoli in genere, ma possono invece essere delimitate con
assi di legno vergine non verniciato di altezza massima 15 cm fuori
terra. I vialetti interni agli orti non possono essere pavimentati con
piastrelle, assi o rivestimenti in genere ma possono invece essere
ricoperti di cippato di legno o cortecci.
Art. 7
L’assegnazione
del lotto destinato alle finalità di cui al presente regolamento ha la
durata di dieci anni, rinnovabile una sola volta per un massimo di 10
anni con provvedimento espresso dall’Amministrazione Comunale,
successivamente il conduttore è obbligato a restituire l’orto. Il
Concessionario del lotto dovrà sottoscrivere una dichiarazione con la
quale si impegna all’osservanza alle regole previste per le modalità di
utilizzo. Il Concessionario è tenuto a comunicare il non utilizzo
temporaneo del lotto assegnato, le ragioni e la durata del mancato
utilizzo. Il non utilizzo per più di un anno comporta la revoca
dell’assegnazione.
Art. 8
I prodotti provenienti dalla
coltivazione di tali porzioni di terreno non devono essere ceduti a
terzi, dietro corrispettivo, dal Concessionario, pena la immediata
revoca dell’assegnazione.
Art. 9
In caso di non rispetto
delle norme contenute nel presente Regolamento e nel relativo contratto
di concessione, vengono stabilite le seguenti sanzioni: richiamo
scritto; revoca dell’assegnazione. La sanzione verrà comunicata
direttamente dal Comune di Lodi al Concessionario.
Art. 10
Il
Comune di Lodi e gli uffici da esso dipendenti non si assumono nessuna
responsabilità in ordine ad eventuali furti, danni e/o incidenti
derivanti dalla conduzione dei lotti di terreno da parte dei
Concessionari. L’Amministrazione Comunale resta pertanto mallevante da
ogni responsabilità civile e penale.
Art. 11
È fatto assoluto divieto di utilizzo di pesticidi,
antiparassitari, diserbanti ed altri prodotti similari che possano
recare pericolo alle persone ed all’ambiente. L’Amministrazione Comunale
sostiene tutte le metodologie di coltivazione ecocompatibili attraverso
momenti di informazione.
Art. 12
La raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti dovrà essere effettuata in modo differenziato, e nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge. È consentita in
particolare la produzione del compost mediante il riutilizzo degli
scarti vegetali provenienti dalla coltivazione dal lotto di terreno. I
rifiuti generici prodotti nell’orto (plastiche, vasi, bottiglie,
imballaggi, ecc.) devono essere raccolti e buttati con i rifiuti
generici della propria abitazione. I rifiuti, frazione verde, potranno
essere esposti per il ritiro attenendosi alle indicazioni
dell’Amministrazione Comunale.
Art. 13
L’uso dell’acqua è
consentito solo ed esclusivamente per l’innaffiatura dei lotti di
terreno secondo le modalità e le disposizioni vigenti. È pertanto
vietato l’utilizzo dell’acqua per altre finalità. L’acqua non va
sprecata. L’uso dell’acqua negli orti deve essere fondato sui criteri
ecologici del risparmio e della tutela della risorsa idrica.
Art. 14
È
vietato l’accesso, all’area riservata alle finalità di cui al presente
Regolamento, di automezzi a motore. È altresì vietato l’accesso ai cani
nell’area destinata alle attività di orticoltura e frutticoltura.
Art. 15
L’Amministrazione Comunale designa un Responsabile, a cui
sono affidati i compiti di sorveglianza e controllo sugli interventi
nelle parcelle individuali e nelle parti comuni e di vigilanza per
l’applicazione del presente regolamento. L’Amministrazione Comunale,
attraverso il Responsabile designato, può intervenire nelle particelle
individuali per adattarle alla realizzazione dell’iniziativa o per
rimuovere eventuali strutture incompatibili.
Art. 16
Sono abrogati tutti i regolamenti e le disposizioni
incompatibili con il presente atto. Per le concessioni esistenti con
scadenza dopo l’entrata in vigore del presente regolamento si applicano i
termini temporali di scadenza individuati all’art.7.
Art. 17
Per quanto non previsto nella presente disciplina si rimanda
alla normativa vigente. Il presente Regolamento entrerà in vigore al
momento dell’esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
Lodi. 16 dicembre