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Orti urbani: è disponibile il nuovo Regolamento

Oltre a prevedere le regole per le assegnazioni ha lo scopo di favorire e di stimolare i cittadini nelle attività occupazionali, finalizzate all’impiego del tempo libero, in attività atte a incentivare i momenti di socializzazione e di incontro.

L’assegnazione di appezzamenti di terreno di proprietà Comunale, da destinarsi all’orticoltura e alla floricoltura, ha lo scopo di favorire e di stimolare i cittadini nelle attività occupazionali, finalizzate all’impiego del tempo libero, in attività atte ad incentivare i momenti di socializzazione e di incontro, favorendo tra l’altro un rapporto diretto e attivo con la terra, la natura e la trasmissione delle conoscenze, dei saperi e delle tecniche di coltivazione. Il regolamento degli orti urbani disciplina i criteri di assegnazione degli orti, la natura, gli obblighi e la durata dell’assegnazione. L’“Ortista” è la persona a cui il Comune assegna un orto urbano. L'ortista è il responsabile della coltivazione, della cura e della pulizia del proprio orto e degli spazi comuni.

Requisiti e regole per l’assegnazione

Art. 2
Gli appezzamenti di terreno oggetto del presente testo sono assegnati mediante bando pubblico e la successiva sottoscrizione di apposito contratto di concessione all’uso da sottoscriversi prima della consegna dell’area, e la numerazione del lotto avviene per graduatoria. L’assegnazione delle porzioni di terreno viene effettuata sulla base della presentazione di apposita domanda redatta sul modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale. Su tali aree è vietata ogni e qualsiasi attività a scopo di lucro.

Art. 3
Possono partecipare all’assegnazione dei lotti di terreno i cittadini residenti nel Comune di Lodi appartenenti alle seguenti categorie: anziani, ossia cittadini che abbiano compiuto, alla data di presentazione della domanda, i 65 anni di età, a cui è riservato il 50% di orti; generalità dei cittadini, ossia i cittadini maggiorenni con meno di 65 anni, a cui è riservato il 50% di orti con precedenza ai disoccupati. Dovranno essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo o la corretta tenuta e non avere altri appezzamenti di terreno coltivati a orto, in proprietà o altro titolo, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi.
I concorrenti partecipanti all’assegnazione hanno diritto ad un solo lotto e i requisiti sopra indicati dovranno essere comprovati da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di partecipazione all’assegnazione. Al fine di realizzare programmi didattici, formativi, sociali e riabilitativi per ogni “orto sociale”, il Comune di Lodi si riserva di assegnare alcuni lotti a scuole e/o ad associazioni ed enti no profit o a “situazioni di fragilità sociale” che ne facciano richiesta. Il lotto verrà assegnato a seguito di presentazione di richiesta specifica e dettagliata sulle attività che si intendono svolgere da presentare in sede di bando per l’assegnazione degli orti. Nel caso di più richieste ritenute idonee rispetto ai lotti disponibili allo scopo, il lotto sarà assegnato a seguito di valutazione di merito rispetto alla finalità pubblica prevalente. 

Art. 4
Le domande di assegnazione potranno essere presentate a seguito della pubblicazione di apposito bando da parte del Comune di Lodi e con le modalità previste dal bando stesso. Ai concorrenti partecipanti all’assegnazione dei lotti di terreno sono attribuiti i seguenti punteggi a seconda della situazione ISEE del richiedente: 10 punti in caso di ISEE tra 0 e 16.000 euro; 6 punti per ISEE tra 16.001 e 20.000 euro; 3 punti per ISEE oltre 20.001 euro. E a parità di punteggio viene effettuato un sorteggio. Il relativo bando di aggiornamento delle graduatorie viene pubblicato, con cadenza quinquennale, all’albo pretorio del Comune, nonché con ogni altra modalità ritenuta utile, al fine di dare la più ampia forma di pubblicità ed informazione ai cittadini. Con tali graduatorie e, fino ad esaurimento delle stesse, si procederà all’assegnazione degli eventuali lotti disponibili.

Gestione dei terreni

Art. 5
Il lotto di terreno concesso deve essere gestito prevalentemente dalla persona a cui è stato assegnato. 
In caso di decesso dell’assegnatario, il coniuge o compagno/a convivente, o iscritto/a al registro delle unioni civili, ha diritto a subentrare nell’assegnazione dello stesso orto inviando una comunicazione scritta entro 3 mesi dal decesso al Settore Ambiente. I familiari possono coadiuvare il Concessionario, senza sostituirsi totalmente allo stesso. I Concessionari avranno diritto di utilizzare di comune accordo i servizi che verranno messi a disposizione dal Comune di Lodi. Il Concessionario si impegna a: mantenere l’orto o il giardino assegnato in uno stato decoroso; non detenere animali di qualsiasi specie; tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni (es. viottoli); sostenere le spese per la gestione del terreno, comprensive dell’acqua per l’irrigazione. E sempre il Concessionario non potrà utilizzare, a nessun titolo, spazi all’interno o adiacenti alla zona ortiva, in aggiunta all’appezzamento di terreno assegnato;
È fatto divieto all’ortista di: modificare il perimetro dell’orto assegnato; lasciare il proprio orto incolto; vendere i prodotti coltivati; allevare o tenere in custodia animali nell’orto, ma può tenere con sé un animale da compagnia mentre lavora il suo orto; fare allacciamenti alla rete elettrica o idrica non autorizzati dal Comune; mettere bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto tecnico potenzialmente pericoloso; usare prodotti fitosanitari e erbicidi classificati come nocivi, tossici, molto tossici o che prevedano il possesso di un apposito patentino per l’uso; produrre rumori molesti. Queste azioni comportano la revoca dell’assegnazione dell’orto (sulla revoca dell’assegnazione)
Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Lodi, a titolo di rimborso spese, un canone forfettario anticipato di 100 euro per tutta la durata della concessione. L’eventuale rinnovo della concessione comporta il versamento di un ulteriore canone forfettario anticipato di 50 euro. Tale canone deve essere versato alla tesoreria comunale prima della consegna dell’orto, o prima dell’inizio del periodo di rinnovo. Tale contributo potrà essere aggiornato con apposito atto di Giunta Comunale in rapporto ai servizi a disposizione degli assegnatari e sarà suscettibile di adeguamento in funzione dell’andamento dei costi di gestione. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per danni provocati a persone o cose nella conduzione e nell’utilizzo degli orti.

Art. 6
Gli orti urbani sono dotati di capanni per gli attrezzi realizzati dal Comune. I capanni non devono essere modificati. È consentita la realizzazione di pavimentazioni amovibili all’interno dei capanni singoli. I capanni singoli non possono essere usati per il pernottamento, non devono contenere elettrodomestici o altre apparecchiature elettriche o a gas e non possono contenere mobili o strumenti che non siano strettamente legati alla coltivazione dell’orto. La manutenzione ordinaria delle strutture è a carico dell’ortista (a titolo di esempio si intende come tale: posa impregnante sulla struttura in legno dei capanni, sostituzione serratura ammalorata, riparazione rete ammalorata, riparazione coperture dei capanni). Gli interventi devono essere eseguiti a regola d’arte. Le aiuole all’interno degli orti non possono essere delimitate con piastrelle o cordoli in genere, ma possono invece essere delimitate con assi di legno vergine non verniciato di altezza massima 15 cm fuori terra. I vialetti interni agli orti non possono essere pavimentati con piastrelle, assi o rivestimenti in genere ma possono invece essere ricoperti di cippato di legno o cortecci.

Art. 7
L’assegnazione del lotto destinato alle finalità di cui al presente regolamento ha la durata di dieci anni, rinnovabile una sola volta per un massimo di 10 anni con provvedimento espresso dall’Amministrazione Comunale, successivamente il conduttore è obbligato a restituire l’orto. Il Concessionario del lotto dovrà sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegna all’osservanza alle regole previste per le modalità di utilizzo. Il Concessionario è tenuto a comunicare il non utilizzo temporaneo del lotto assegnato, le ragioni e la durata del mancato utilizzo. Il non utilizzo per più di un anno comporta la revoca dell’assegnazione.

Art. 8
I prodotti provenienti dalla coltivazione di tali porzioni di terreno non devono essere ceduti a terzi, dietro corrispettivo, dal Concessionario, pena la immediata revoca dell’assegnazione. 

Art. 9
In caso di non rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nel relativo contratto di concessione, vengono stabilite le seguenti sanzioni: richiamo scritto; revoca dell’assegnazione. La sanzione verrà comunicata direttamente dal Comune di Lodi al Concessionario. 

Art. 10
Il Comune di Lodi e gli uffici da esso dipendenti non si assumono nessuna responsabilità in ordine ad eventuali furti, danni e/o incidenti derivanti dalla conduzione dei lotti di terreno da parte dei Concessionari. L’Amministrazione Comunale resta pertanto mallevante da ogni responsabilità civile e penale.

Norme per il rispetto ambientale

Art. 11
È fatto assoluto divieto di utilizzo di pesticidi, antiparassitari, diserbanti ed altri prodotti similari che possano recare pericolo alle persone ed all’ambiente. L’Amministrazione Comunale sostiene tutte le metodologie di coltivazione ecocompatibili attraverso momenti di informazione.

Art. 12
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata in modo differenziato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. È consentita in particolare la produzione del compost mediante il riutilizzo degli scarti vegetali provenienti dalla coltivazione dal lotto di terreno. I rifiuti generici prodotti nell’orto (plastiche, vasi, bottiglie, imballaggi, ecc.) devono essere raccolti e buttati con i rifiuti generici della propria abitazione. I rifiuti, frazione verde, potranno essere esposti per il ritiro attenendosi alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale.


Art. 13
L’uso dell’acqua è consentito solo ed esclusivamente per l’innaffiatura dei lotti di terreno secondo le modalità e le disposizioni vigenti. È pertanto vietato l’utilizzo dell’acqua per altre finalità. L’acqua non va sprecata. L’uso dell’acqua negli orti deve essere fondato sui criteri ecologici del risparmio e della tutela della risorsa idrica.

Art. 14
È vietato l’accesso, all’area riservata alle finalità di cui al presente Regolamento, di automezzi a motore. È altresì vietato l’accesso ai cani nell’area destinata alle attività di orticoltura e frutticoltura.

Responsabili

Art. 15
L’Amministrazione Comunale designa un Responsabile, a cui sono affidati i compiti di sorveglianza e controllo sugli interventi nelle parcelle individuali e nelle parti comuni e di vigilanza per l’applicazione del presente regolamento. L’Amministrazione Comunale, attraverso il Responsabile designato, può intervenire nelle particelle individuali per adattarle alla realizzazione dell’iniziativa o per rimuovere eventuali strutture incompatibili.

Disciplina transitoria

Art. 16
Sono abrogati tutti i regolamenti e le disposizioni incompatibili con il presente atto. Per le concessioni esistenti con scadenza dopo l’entrata in vigore del presente regolamento si applicano i termini temporali di scadenza individuati all’art.7.

Disposizioni finali

Art. 17
Per quanto non previsto nella presente disciplina si rimanda alla normativa vigente. Il presente Regolamento entrerà in vigore al momento dell’esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Lodi. 16 dicembre


Ultima Modifica: 23/01/2023