I QUESITI RELATIVI AL BANDO
Quesito n. 1: [con riferimento all'art. 2, c. 1, pr. 2, del Capitolato Speciale (personale addetto al palazzo comunale)]:
Non riesco a comprendere bene come abbiate calcolato le 100 h mensili in quanto a me risulterebbero molte di più ( 3 unità x 12h x 5 g g = 180 h.). Può chiarirmi questo punto?
Risposta:
Le numero 3 unità non devono essere necessariamente compresenti. L'importante è che l'articolazione oraria proposta dall'offerente porti ad una prestazione complessiva di 100 ore settimanali.A titolo esclusivamente esemplificativo , si riporta l'articolazione oraria attualmente praticata:
a) un operatore dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00: per un totale di 30 ore settimanali ;
b) un operatore dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 20:00: per un total e di 30 ore settimanali ;
c) un operatore dal lunedì al giovedì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00; il venerdì dalle 7:30 alle 13:00; il sabato dalle 8:00 alle 12:30: per un totale di 40 ore settimanali .
Per un totale di complessive 100 ore settimanali .
Quesito n. 2: [con riferimento all'art. 2, c. 1, pr. 3, del Capitolato Speciale (personale addetto all'Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica)]:
Avrei bisogno di capire la suddivisione oraria rispetto agli operatori e ai giorni della settimana.
Risposta:
A titolo esclusivamente esemplificativo, si riporta l'articolazione oraria attualmente praticata. Le 36 ore vengono attualmente distribuite, a seconda delle esigenze del servizio, sui giorni dal lunedì al venerdì. Le 14 ore, invece, sui giorni del sabato e della domenica.
Quesito n. 3: [con riferimento all'allegato A – dichiarazione su capacità economico-finanziaria: “il fatturato relativo a ciascun anno non può essere inferiore a quello dell'importo posto a base di gara (Euro __________)” . ].
Il fatturato annuale è riferito all'importo posto a base di gara per il biennio o per l'anno?
Risposta:
Per l'anno, ossia non deve essere inferiore ad Euro 118.000,00 IVA esclusa.
( rettifica del 18 05 2009 : 127000 euro iva esclusa)
Quesito n. 4: [con riferimento all'art. 7 (personale addetto al servizio)].
Siamo a richiedere il tipo di contratto, il livello e l'anzianità maturata del personale alle dipendenze dell'azienda attualmente fornitrice.
Risposta:
- Personale addetto al Palazzo Comunale: n. 3 unità, con anzianità da 16 a 19 mesi, sottoposte a CCNL Multiservizi, 3° livello.
- Personale addetto all'Ufficio IAT: n. 2 unità, con anzianità di servizio di 7 mesi, sottoposte a CCNL (ex 5° livello) Cooperative Sociali, con “profilo operatore/operatrice dei servizi informativi”, livello D1.
Quesito n. 5: [con riferimento all'Avvalimento].
La nostra società vuole avvalersi, secondo quanto previsto dall'art. 49 del Dlgs 163/06, di una impresa ausiliaria, per soddisfare la richiesta di capacità tecnico-organizzativa. L'allegato A (domanda di partecipazione) non prevede uno spazio relativo a quanto sopra indicato.
Può gentilmente indicarci le modalità da seguire per la corretta compilazione di tutti gli allegati, indicandoci quali sono di competenza della società ausiliaria e quali della società concorrente e se eventualmente necessita una dichiarazione aggiuntiva?
Risposta:
Tutti gli allegati vanno compilati e presentati dalla società principale o avvalente che partecipa alla gara.
Affinché operi validamente l'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 DLgs 163/06, è inoltre necessaria la presentazione di:
- una dichiarazione sottoscritta con cui l'impresa principale attesti l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, specificando i requisiti stessi e l'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta dell'impresa ausiliaria del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 DLgs 163/06 (oltre alle dichiarazioni in tal senso fornite dall'impresa principale, previste nell'allegato A);
- una dichiarazione sottoscritta con cui l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'impresa principale e della Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta dell'impresa ausiliaria con cui essa attesta di non partecipare alla gara in nessuna forma (né individuale o consorziata o associata) e di non trovarsi in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 34, comma 2, DLgs 163/06, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
-l'originale o la copia autentica del contratto con cui l'impresa ausiliaria si impegna, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. In caso di avvalimento tra imprese appartenenti al medesimo gruppo, in luogo di tale contratto, una dichiarazione sostitutiva attestante il legame economico e giuridico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi previsti dalla normativa antimafia.
Per la disciplina dell'avvalimento, si rinvia integralmente all'art. 49 DLgs 163/06.
Quesito n. 6: [con riferimento all'Allegato D - relativo alle Giustificazioni del Prezzo, ai sensi degli articoli 86 e 87 DLgs 163/06].
Posto che gli allegati del bando di gara non possono essere modificati perchè protetti, la descrizione dettagliata delle motivazioni che hanno determinato il prezzo offerto e le eventuali note, si possono produrre in una dichiarazione a parte?
Risposta:
Le giustificazioni relative al prezzo offerto (il cui ammontare deve riportarsi nell'Allegato C- Offerta Economica) possono essere esposte in un separato documento aggiuntivo rispetto all'Allegato D (che prevede già apposita tabella per la voce relativa ai costi del personale).
Quesito n. 7:
Richiediamo se, oltre alle giornate festive, sono previsti dei periodi di chiusura annuale del servizio, in particolare in coincidenza con il periodo estivo e le festività natalizie e pasquali. E, conseguentemente, quale è il numero di settimane annue di servizio da considerare.
Risposta:
Per quanto attiene alla prestazione presso il Palazzo Comunale, essa non conosce soluzione di continuità.
Per quanto riguarda la prestazione presso lo IAT, finora sono state stabilite, dall'apposito Comitato di Vigilanza, alcune chiusure festive (per esempio in coincidenza di Pasqua e di Natale).
In definitiva, possono essere considerate tutte le settimane dell'anno, sempre facendo salvi casi eccezionali e chiusure festive stabilite dall'Ente.
Quesito n. 8:
La nostra società ha iniziato l'attività a Luglio 2008 ed ha lavorato con una sola banca; vorrei quindi sapere se, data l'impossibilità di presentare i 3 anni di fatturato, è possibile presentare la dichiarazione di una banca anzichè di due o se esiste una ulteriore possibilità per comprovare la capacità economica.
Risposta:
Il criterio scelto dall'Amministrazione appaltante per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria è quello relativo al “fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi realizzati negli ultimi 3 esercizi”. L'importo del fatturato, come precisato in bando di gara al punto 15.2, dovrà “essere complessivamente pari o superiore a tre volte l'importo annuale posto a base d'asta”. Come previsto al comma 3 dell'art. 41 del D.Lgs 163/2006, il bando di gara precisa, altresì, che “se il concorrente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio delle attività da meno di tre anni, di presentare tali referenze, può provare la propria capacità economico-finanziaria con qualunque altro idoneo documento”. Il punto 15.2 del bando di gara, indica, infine, che, in quest'ultimo caso (cioè nel caso in cui, per giustificati motivi, ivi compresa la costituzione da meno di tre anni, non sia in grado di presentare le referenze relative al requisito del fatturato), il concorrente “in ogni caso dovrà presentare la documentazione prevista dall'art.41, comma 1, lettera a (dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385)".
Venendo alla risposta al quesito posto, si precisa che i concorrenti costituitisi da meno di tre anni potranno dimostrare la propria capacità economico-finanziaria con qualunque idoneo documento, così come previsto al terzo periodo del punto 15.2 del bando di gara e dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs 163/2006. Con l'inciso "in ogni caso ... dovrà" la Stazione Appaltante, infatti, non ha inteso escludere documentazione diversa dalle dichiarazioni bancarie di cui all'art. 41, comma 1, lettera a), ma ha esclusivamente formulato una preferenza per l'utilizzo di tale documentazione, in quanto già prevista dalla Legge. In caso di produzione di documentazione diversa dalle dichiarazioni bancarie, infatti, l'Amministrazione appaltante dovrà valutare, oltre al contenuto, anche l'idoneità del titolo a provare il requisito. Con riferimento alle dichiarazioni bancarie, invece, la Stazione Appaltante dovrà limitarsi a valutare solo l'idoneità del contenuto, in quanto l'idoneità probatoria della tipologia di documento, rispetto al requisito richiesto, è già stabilita dal Legislatore.
Pertanto, con riferimento specifico al quesito posto (produzione di una sola documentazione bancaria), la mancante dichiarazione bancaria dovrà essere sostituita con altra documentazione che l'Amministrazione appaltante sarà tenuta a valutare per quel che concerne sia l'affidabilità del documento, sia i fatti nello stesso riportati.
Quesito n. 9:
Si richiedono le seguenti informazioni: società che attualmente gestisce il servizio; monte ore;contratti applicati e relativi livelli;schema organizzativo del servizio.
Risposta:
La società che attualmente gestisce il servizio è Civitas, cooperativa sociale onlus - via Maestri del Lavoro, n. 28/30 - 26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO).
Relativamente al monte ore si rinvia ai quesiti numeri 1 e 2.
Relativamente ai contratti applicati e relativi livelli si rinvia al quesito n. 4.
Relativamente allo schema organizzativo del servizio , esso deve essere descritto dall'impresa concorrente ai sensi del capitolato speciale d'appalto (sub Offerta Tecnica - 1) Sistema organizzativo del servizio - 1.1 - Organizzazione del Servizio) .
Quesito n. 10: (vedi anche quesito numero 12)
In riferimento alla capacità economico-finanziaria triennio 06-07-08, sembra palese capire che bisogna possedere un importo di fatturato specifico tre volte superiore la base di gara annuale ossia € 118.000,00. Quindi l'importo di € 354.000,00 deve essere posseduto complessivamente nel triennio oppure è previsto il possesso di una soglia minima di fatturato rispetto al singolo anno?
(rettifica del 18 05 2009 : 127000 euro iva esclusa)
Risposta:
Il paragrafo 15.2 del bando di gara prevede, a carico dell'impresa concorrente, la presentazione di dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi realizzati negli ultimi 3 esercizi.
Relativamente all'importo relativo ai servizi realizzati negli ultimi tre esercizi (2006,2007,2008) , il bando richiede la corrispondenza a un importo complessivamente pari o superiore a tre volte l'importo annuale a base d'asta.
Quindi, l'importo dei servizi realizzati negli ultimi tre anni deve essere pari o superiore a tre volte l'importo annuale a base d'asta in misura complessiva.
Quesito n. 11:
Parteciperemo alla gara come consorzio ordinario di concorrenti, costituito ai sensi dell'art. 2602 c.c. e regolamentato dall'art. 34, lett. e), DLgs 163/2006, in nome e per conto di una impresa consorziata cui fattivamente in caso di aggiudicazione sarà affidata l'esecuzione del servizio; ma il fatturato richiesto per la partecipazione è posseduto per il 100% dal solo consorzio e no dalla consorziata neppure nella misura del 20%. Questa condizione ci preclude la partecipazione?
Risposta:
Si premette che il consorzio non partecipa in nome e per conto della consorziata, ma partecipa in suo nome e per proprio conto. Semplicemente esso deve indicare la consorziata che presterà il servizio (anche al fine di evitare situazioni che possano alterare la libera concorrenza durante la procedura).
La capacità economico-finanziaria, come richiesta dal paragrafo 15.2 del bando di gara, dovrà essere posseduta dal consorzio concorrente nel suo complesso . Tant'è che il paragrafo 15.4 del bando di gara ha previsto percentuali minime per il raggiungimento della capacità economico-finanziaria, da distribuirsi tra mandante e mandataria, soltanto nell'ipotesi di ATI (e non di consorzio).
Si presume che la percentuale del 20%, cui si fa riferimento nel quesito, sia quella prevista, al fine della partecipazione, da parte dei consorzi stabili, alle gare per l'affidamento dei soli lavori, dall'art. 36 comma 6 DLgs 163/06 (testualmente: "[...] la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. tale percentuale è pari al 20% nel primo anno ... ").
Tale norma non ha attinenza al caso di specie, trattandosi di gara per l'affidamento di un servizio.
Quesito n. 12: (ad integrazione e chiarimento del quesito n. 10)
Con la presente si ripropone quesito relativo alla capacità economico – finanziaria, dal bando di gara non avete posto limiti di fatturato per ogni singolo anno, ma semplicemente chiedete che complessivamente i concorrenti siano in possesso di un fatturato per servizi analoghi per importo superiore tre volte alla base di gara, questo contrariamente a quanto indicato nel modello A ”domanda di partecipazione ” dove chiedete che “ il fatturato relativo a ciascun anno non può essere inferiore a quello posto a base di gara ( ossia € 118.000,00). Pertanto non avendo fatturato analogo nel 2006, ma negli anni 2007-2008 raggiungiamo la soglia di fatturato richiesto dal bando, come ci dobbiamo comportare? I giustificati motivi comprovanti mediante le referenze bancarie (sempre per la capacità economico finanziaria) sembra capire che siano accolte solo nel caso in cui l' attività di un impresa sia avviata da un periodo inferiore ad anni 3, ma nel nostro caso l'attività analoga all'oggetto di gara è stata avviata nel 2005, e quindi periodo superiore a tre anni, ma non avendo fatturato nel 2006, anche in questo caso quindi verrebbero accolte le referenze bancarie?
(rettifica del 18 05 2009 : 127000 euro iva esclusa)
Risposta:
Ad integrazione di quanto già esposto nel quesito n. 10, si chiarisce che, come indicato anche nell'allegato A), domanda di partecipazione, la capacità economico-finanziaria è soddisfatta se:
- l'importo relativo ai servizi realizzati negli ultimi tre esercizi (2006,2007,2008) sia complessivamente pari o superiore a tre volte l'importo annuale a base d'asta;
-il fatturato di impresa, conseguito in servizi analoghi, relativo a ciascun anno, non sia inferiore a quello dell'importo annuo posto a base di gara .
L'allegato A non è in contraddizione con il bando di gara, in quanto, anzi, specifica il criterio in base al quale si raggiunge il fatturato complessivo richiesto. Inoltre si ricorda che, ai sensi della disposizione di rinvio operata dal punto 27 del bando di gara , gli allegati integrano, per quanto non previsto, il bando medesimo.
Con riferimento ai soggetti che, per giustificati motivi, non siano in possesso del requisito di capacità economico-finanziaria, come sopra specificato, si evidenzia che il punto 15.2 del bando, in applicazione dell'art. 41, comma 3, Codice dei Contratti, recita: "Se il concorrente, per giustificati motivi, ivi compresa la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare tali referenze, può provare la propria capacità economico-finanziaria con qualunque altro documento . [...]". Quindi, la costituzione o l'inizio di attività da meno di tre anni sono stati concepiti come alcune delle cause che possano condurre l'impresa all'impossibilità di comprovare il requisito richiesto. Il modello allegato A, infatti, non le pone in via esclusiva, ma in via esemplificativa.
La mancata costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni è, per lex specialis, già di per sè causa idonea per ammettere una diversa documentazione probatoria della capacità economico-finanziaria. Nell'ipotesi in cui, invece, si profilino delle motivazioni diverse, la concorrente dovrà allegare una relazione in cui esponga i giusti motivi della carenza delle referenze richieste in via ordinaria. L'idoneità di tali giustificazioni sarà oggetto della valutazione della Commissione di gara.
Quesito n. 13:
Al punto 19 del bando di gara sono indicati i criteri di aggiudicazione dell'appalto; al punto 2) del punto B) si indicano i requisiti degli operatori, a cui verranno assegnati un massimo di 7 punti: sono richiesti modalità di selezione, loro curricula, precedenti esperienze in settori analoghi e formazione specifica.
Pe contro, al punto 2) dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto si dice che "la ditta appaltatrice si impegna ad assumere il personale già alle dipendenze dell'attuale ditta fornitrice dei servizi oggetto dell'appalto, nel rispetto degli obblighi previsti dal CCNL di categoria. Il cambio di gestione dovrà consentire al personale la conservazione del trattamento economico di anzianità maturata".
Alla luce dei due punti sopra descritti, apparentemente in contraddizione, si richiede con quale criterio verranno assegnati i punteggi ai requisiti degli operatori.
Risposta:
Non c'è contraddizione tra le due disposizioni.
L'offerta tecnica inerisce alla procedura concorsuale e lì sarà oggetto di valutazione ai fini del punteggio e, dunque, della definizione della graduatoria.
Con il punto 2) dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'appalto, l'Amministrazione ha inteso, da un lato, come di prassi, assicurare la tutela dei lavoratori e, dall'altra, la continuità del servizio.
É importante richiedere le modalità di selezione, perchè possono comunque verificarsi avvicendamenti del personale.ù
Quesito n. 14:
L'insieme delle attività previste per i diversi servizi richiesti da capitolato porta a presunte 8.154 ore annue circa.
Da tale dato emerge che il prezzo orario a base d'asta risulta di € 14,47
Si evidenzia che la tabella del CCNL Multiservizi per la provincia di Milano, da gennaio 2009, prevede un costo medio orario del lavoro per lavoratori al 3° livello (oggetto di riassorbimento) di €/ora 15,41 Tenuto inoltre conto che il personale già presente ed inquadrato con contratto delle cooperative sociali (ex 5° livello) può assimilarsi quanto meno ad un 4° livello multi servizi per cui è previsto un costo medio orario dalle summenzionate tabelle di €/h 16,17
Siamo quindi a richederVi su quali basi sia stata costruita la base d'asta per il servizio oggetto d'appalto.
Forse il personale in questione è (almeno in parte ) personale svantaggiato ai sensi della 381/91 o gode di particolari sgravi in merito ad appartenenza a particolari classi di lavoratori? Diversamente, l'importo posto a base d'asta non è sufficiente a sostenere tutti i costi derivanti dall'appalto.
Risposta:
Si evidenzia che il monte annuo ammonta a presunte 7932 ore.Con determina n. 841 del 18/05/2009 si è provveduto ad aggiornare il bando e la restante documentazione di gara rispetto al DM 25/02/2009, pubblicato sulla G.U. del 27/03/2009, n. 72, S.O. (Determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi)Con la stessa determina, dunque, si è rideterminata la base d'asta, apportando le conseguenti altre modifiche, ed è stato prorogato il termine per la presentazione dell'offerta (vedi avviso di rettifica).
Quesito n. 15:
Con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, sono emerse alcune perplessità riguardo al personale da rilevare (5 unità) e al loro inquadramento.
Infatti secondo l'art 2 del capitolato d'appalto, presso il Palazzo Comunale il servizio dovrà essere fornito per un totale di 100 ore settimanali (indipendentemente dalla loro distribuzione) mentre presso la postazione IAT la fornitura prevede un totale di 50 ore settimanali, per un totale complessivo di 150 ore settimanali.
Posto che la ns. società, così come le altre che svolgono la ns. attività sono tenute all'applicazione del CCNL "Imprese esercenti pulizie - servizi integrati/multiservizi (a meno che non si applichi il più oneroso e meno appropriato CCNL Commercio e Terziario), ogni dipendente ha un orario di lavoro contrattuale di 40 ore settimanali (non 36 o 14).
Ne consegue che per garantire la copertura del servizio così come da Voi richiesto per 150 ore settimanali complessive, sono sufficienti 3.75 unità, arrotondabili a 4 per fronteggiare eventuali imprevisti.
Come risulta dall'art. 7 p. 2 del capitolato, chi si aggiudica l'appalto deve necessariamente assumere le attuali unità che sono 5 peraltro con retribuzuione che deve integrare un superminimo essendo superiore a quella contrattuale.
Quindi risulterebbe 1 unità in eccedenza.
Poiché ciò non é chiarito nella documentazione di gara, si chiede quindi se le 5 unità da rilevare devono necessariamente essere impiegate presso lo stesso appalto o possono essere impiegate anche presso appalti diversi ovvero se sono, e devono restare, inquadrate con orario di lavoro part time o full time.
Risposta:
L'art. 7 del capitolato speciale d'appalto prevede esclusivamente l'obbligo di assumere il personale alle dipendenze dell'attuale appaltatrice, nel rispetto degli obblighi previsti dal CCNL di categoria e fermo il mantenimento dell'anzianità maturata.
La definizione delle prestazioni resta quella descritta dall'art. 2 del capitolato speciale d'appalto.
Quesito n. 16:
Inoltre mentre al punto 8 del bando di gara non vengono previsti costi per la sicurezza ....... "in quanto non si individuano rischi interferenti" , all'art. 19, punto B (offerta tecnica), par. 1.4 si richiede la descrizione dei8 sistemi di sicurezza sul lavoro adottati con attribuzione di 3 punti.
Risulta contraddittorio quanto sopra anche alla luce del fatto che i costi di sicurezza invece ci sono posto che in base al D.Lgs. 81/08 comunque si devono obbligatoriamente sostenere oneri per formazione finalizzata alla prevenzione quantificati al minimo in euri 150,00/anno secondo la fonte ufficiale del Ministero del Lavoro che si può consultare al seguente link
www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/24BBBDD2-F4A8-4E02-99B6-FE3D2BB1574A/0/pulizianaz.xls
Si chiede quindi se i costi per la sicurezza devono essere previsti e quantificati (come sarebbe logico) oppure no.
Risposta:
I costi per la sicurezza contemplati dal CCNL Multiservizi sono riferiti agli obblighi della ditta appaltatrice verso i propri dipendenti. Tali obblighi, naturalmente, vanno ottemperati. L'art. 19, B) (offerta tecnica), punto 1.4 del bando di gara prevede la descrizione dei sistemi di sicurezza sul lavoro adottati dalle imprese al loro interno, in quanto la peculiarità delle prestazioni e il costante costante contatto con il pubblico richiedono la presenza di personale costantemente monitorato.
Essi sono cosa diversa rispetto agli oneri per la sicurezza che vengono posti a carico dell'appaltatrice nell'ipotesi di rischi interferenti sul luogo di esecuzione della prestazione de qua. Nel caso di specie non sonon stati accertati rischi interferenti, pertanto gli oneri per la sicurezza sono pari a 0.
Quesito n. 17:
In riferimento all'art. 2, c.1, pr. 2 del Capitolato Speciale (personale addetto al palazzo comunale), Vi chiediamo se per il servizio di interesse potrebbe essere assunto applicando al personale il contratto di portierato (proprietari di fabbricati) livello A5.
Per quanto riguarda invece il personale addetto all'Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica, Vi chiediamo se il servizio di interesse potrebbe essere svolto applicando al personale il contratto di portierato (proprietari di fabbricati) livello B2.
Ci teniamo a precisare che ovviamente tali livelli contrattuali possono svolgere il servizio da Voi indicato.
Risposta:
Posta la necessità dei requisiti minimi previsti dal CCNL multiservizi, la scelta del CCNL applicabile al singolo lavoratore esula dalla disponibilità dell'Amministrazione comunale ed è rimesso alla discrezionalità dell'impresa.
Quesito n. 18:
In riferimento alla procedura in oggetto, e alla vs. risposta al quesito nr. 14 in cui quantificate in nr. 7.932,00 ore le ore lavoro presunte per il servizio.
Calcolando però gli orari previsti in capitolato art 2 risulta
- attività di portierato/commessi - personale addetto al Palazzo Comunale: 100 ore settimana *52 settimane = 5.200,00 ore
- + 120 ore annue = 5.320,00 ore
- - personale addetto all'ufficio informazioni accoglienza turistica: 50 ore settimana *52 settimane = 2.600,00
- totale: 5.320,00+2.600,00 = 7.920,00
Risposta:
Nel procedere alla determinazione della base d'asta, onde evitare di incorrere in una sottostima del monte di ore annuo, anche in relazione a necessità impreviste dell'Ente, si è utilizzato, come parametro meramente presuntivo, un monte ore annuo di 7.932,00. Ciò in considerazione anche della circostanza che il numero di settimane (derivante dalla divisione dei 365 giorni all'anno per 7 settimane) non ammonta a 52 settimane esatte.
Nella formulazione dell'offerta, in ogni caso, le ditte dovranno tenere conto dell'art. 2, comma 2, del capitolato speciale da cui deriva una base di 52 settimane.