Il Comune di Lodi ha predisposto il seguente "vademecum" come supporto
agli interessati a partecipare alle prossime elezioni comunali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Lodi.
Di seguito si riportano i programmi dei candidati alla carica di Sindaco, ordinati secondo i risultati del sorteggio delle posizioni sulla scheda elettorale, con le relative liste collegate.
Massimo Casiraghi (Movimento 5 Stelle)
Giuliana Cominetti (Lista Civica Giuliana Cominetti; Lodi è Futuro - Giuliana Cominetti Progetto Civico)
Sara Casanova (Lega Nord Salvini; Sarà il futuro di Lodi - Casanova Sindaco; Pensionati; Meloni Fratelli d’Italia - Alleanza Lodigiana - Destra Laudense; Forza Italia Berlusconi)
Luca Scotti (Luca Scotti Sindaco - Lodi al Centro cittadini per i cittadini)
Stefano Caserini (110&Lodi)
Lorenzo Maggi (Passione per Lodi - Maggi Sindaco; Giovani per Lodi - Maggi Sindaco; La svolta per Lodi - Maggi Sindaco; Uniti per Lodi - Maggi Sindaco)
Carlo Gendarini (Gendarini Sindaco Lodi Civica; Lista Civica Carlo Gendarini Sindaco; Partito Democratico Gendarini Sindaco; Lodi in prima persona #carlosindaco; Lodi Comune Solidale con Silvana Cesani)
L'elezione diretta
del sindaco e del consiglio comunale si svolge secondo la disciplina introdotta
con legge 25/03/1993, n. 81, inclusa ora nel nuovo T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali “Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000
Capo I – Capo II – Capo III” e successive modificazioni.
Comune |
Popolazione legale al censimento 2011 |
Composizione del Consiglio Comunale |
Numero presentatori* |
Numero candidati per ciascuna lista** |
---|---|---|---|---|
Lodi |
43.332 |
32 |
minimo: 200 massimo: 400 |
minimo: 21 massimo: 32 |
* La lista viene ricusata sia se il numero dei
presentatori è superiore al massimo previsto, che inferiore al minimo.
** La lista viene ricusata se il numero di candidati è
inferiore a 21 (anche se scende per effetto delle ricusazioni eventualmente
applicate dalla Commissione Elettorale Circondariale).
Popolazione del Comune |
Numero dei consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato |
Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge 2/3 o 3/4 |
Determinazione del numero dei candidati corrispondente a quello MINIMO di ogni lista con eventuale arrotondamento (1) |
Quote di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2) |
Quote di genere determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2) |
---|---|---|---|---|---|
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia |
32 |
2/3 |
21,33 = 21 |
2/3: 21,33 = 21 1/3: 10,66 = 11 |
2/3: 14 1/3: 7 |
(1) Nella determinazione del numero
minimo dei candidati di ogni lista, l’arrotondamento si effettua all'unità
superiore soltanto in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267).
(2) Nel calcolo delle quote di
genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel
numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3),
l’arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora
la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi (articoli 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, secondo periodo,
del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni); il numero del genere più
rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto
della sua parte decimale.
Quote di genere: nelle liste dei
candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore
ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore in caso di
cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.
Pertanto le liste di candidati devono essere formate in
modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un
terzo, né superiore ai due terzi dei candidati.
I comizi
elettorali sono indetti con Decreto del Prefetto della Provincia di Lodi che ha
fissato la data delle elezioni per domenica 11 giugno 2017, con eventuale
ballottaggio domenica 25 giugno 2017.
45°
giorno antecedente la data delle elezioni (27
aprile 2017):
40° giorno antecedente la data delle elezioni (2 maggio 2017):
30° giorno antecedente la data delle elezioni (12 maggio 2017)
29° giorno antecedente la data delle elezioni (13 maggio 2017)
Tra il 25° (17 maggio 2017) ed il 20° giorno antecedente la data delle elezioni (22 maggio 2017)
Tra il 40° (2 maggio 2017) e il 20° giorno antecedente la data delle elezioni (22 maggio 2017)
15° giorno antecedente la data delle elezioni (27 maggio 2017)
Entro e non oltre l'8° giorno antecedente la data delle elezioni (3 giugno 2017)
2° giorno antecedente la data delle elezioni (9 giugno 2017)
Il giorno antecedente la data delle elezioni (10 giugno 2017)
Giorno della votazione (11 giugno 2017)
Le liste che
intendono candidarsi alla competizione elettorale devono essere presentate al
Segretario Comunale, presso la casa comunale sita in Piazza Broletto, dalle ore
8.00 del 30°giorno (12 maggio 2017) alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente
la data delle votazioni (13 maggio 2017).
La
presentazione può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o gruppi
politici, da uno o più candidati della lista, da uno o più sottoscrittori della
lista o dai delegati di lista (è bene allegare un certificato di godimento dei
diritti politici dei presentatori).
Elenco dei documenti necessari per la
presentazione delle candidature:
Le
liste, che sono contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito
o gruppo politico che abbia avuto eletto nell'ultima consultazione elettorale,
un proprio rappresentante in una delle due Camere del Parlamento Italiano o
Europeo, o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle
due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi
elettorali devono essere corredate dalla dichiarazione sottoscritta dal presidente
o segretario del partito o gruppo politico, o dai Presidenti o Segretari
regionali o provinciali di essi (che tali risultino per attestazione dei
rispettivi Presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo
da loro incaricati con un mandato autenticato da notaio), attestante che le
liste sono presentate in nome e per conto del gruppo politico stesso.
Nell'atto di
candidatura alla carica di sindaco dovrà essere indicato il cognome, il nome,
il luogo e la data di nascita.
La dichiarazione
autenticata di accettazione della candidatura per la carica di sindaco deve
altresì contenere:
Ciascun candidato
alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della
candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del
Consiglio Comunale convergente da analoga dichiarazione resa dai delegati delle
liste interessate.
La dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura per la
carica di consigliere comunale deve contenere dichiarazione sostitutiva, resa
ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in
alcuna delle cause di incandidabilità previste dall'articolo 10 del decreto
legislativo n. 235 del 2012.
Nessuno può
accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune, in più di
2 Comuni (se l'elezione avviene nello
stesso giorno) e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato
in altri Comuni.
Le liste del
Consiglio Comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al
numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3, quindi IL NUMERO DEI
CANDIDATI DA COMPRENDERE IN CIASCUNA LISTA SARÀ DA 21 A 32.
Nelle liste dei
candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore
ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore in caso di
cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.
Pertanto le liste
di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga
rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei
candidati.
Le liste dei
candidati devono essere sottoscritte DA NON MENO DI 200 E NON PIÙ DI N.400
ELETTORI ISCRITTI
NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI LODI (presentatori della lista).
Le sottoscrizioni,
debitamente autenticate, degli elettori presentatori della lista devono essere
apposte su appositi moduli recanti:
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati (pena di un'ammenda da 200 a 1.000 euro art. 93 T.U. 570/1960 e
successive modifiche).
Le sottoscrizioni
sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per
la presentazione della candidatura.
I CANDIDATI NON
POSSONO FIGURARE TRA I PRESENTATORI DELLA LISTA, pertanto le loro
sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.
I cittadini dell'Unione Europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti documenti:
I cittadini dell'Unione Europea non possono ricoprire le
cariche di sindaco e di vicesindaco.
Il nome del candidato
alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni
delle liste collegate.
Affinché il
contrassegno non sia ricusato, è da evitare che esso sia identico o possa
confondersi con quello di altra lista già presentata, con quello notoriamente
usato da partiti o gruppi politici e non deve riprodurre simboli o elementi
caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in
Parlamento (se presentati da persone non autorizzate).
E' vietato l'uso
di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa o
simboli propri del Comune.
Si ritiene
opportuno suggerire che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con
inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro
di cm. 10 (per la riproduzione
sul manifesto della lista dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro
di cm. 3 (per la riproduzione sulla
scheda di votazione), in tal modo gli stessi presentatori avranno anche la
possibilità di avere esatta cognizione di come risulterà sulle schede di
votazione il contrassegno da loro prescelto.
Per evitare ogni
dubbio è necessario che i disegni nei modelli siano perfettamente identici
nelle due misure e che venga indicato qual è la parte superiore e quella
inferiore.
Gli atti ed i
documenti richiesti dalla Legge a corredo della dichiarazione dei presentazione
delle candidature sono esenti da bollo.
La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche l'indicazione di 2 delegati i quali sono incaricati:
Nulla vieta che i
delegati siano scelti tra persone che non risultano tra i presentatori.
Compito dei
rappresentanti è di vigilare, per la tutela degli interessi delle rispettive
liste, che le operazioni nelle sezioni elettorali avvengano regolarmente. La
loro designazione non è obbligatoria.
I rappresentanti
di lista presso i seggi elettorali sono designati dai delegati di lista con
dichiarazione scritta e autenticata.
I rappresentanti
di lista devono essere elettori del Comune di Lodi.
Un delegato può designare
se stesso quale rappresentante di lista.
Per garantire la
continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata la designazione deve
essere fatta per 2 rappresentanti, 1 effettivo e l'altro supplente (logicamente
non potranno essere presenti contemporaneamente nello stesso seggio).
Una persona può essere designata rappresentante di lista
per più seggi elettorali.
Le designazioni
dei rappresentanti effettuate dai delegati di lista per il primo turno di
votazione si intendono confermate anche per l'eventuale turno di ballottaggio.
Resta tuttavia la facoltà per i delegati di designare nuovi rappresentanti per
il turno di ballottaggio, in sostituzione di quelli già nominati o perché non
nominati in occasione del primo turno di voto.
La designazione
dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere
consegnata presso l'ufficio di segreteria del Comune (piazza Broletto) entro il venerdì precedente l’elezione.
In alternativa il rappresentante può presentare la designazione direttamente al presidente del seggio:
La designazione
dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio Centrale per la proclamazione degli eletti va presentata presso l'ufficio
di segreteria del Comune (piazza Broletto). I delegati possono provvedervi sino
all'inizio delle operazioni di competenza dell'Ufficio Centrale.
(art. 14 della Legge
21/03/1990, n. 53, modificato dalla Legge 28/04/1998, n. 130 e dalla Legge n,
120 del 30/04/1999)
Sono competenti ad
eseguire le autenticazioni:
Le autenticazioni
devono essere redatte con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del DPR
25/12/2000. N. 445 – (…il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la
data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica
rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.)
I pubblici ufficiali
previsti dal citato art.14 dispongono del potere di autenticare le
sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di
cui sono titolari.
Le ultime sentenze del Consiglio di Stato si sono così
espresse riguardo le autenticazioni effettuate da “organi politici”:
Per la validità
dell’autenticazione delle sottoscrizioni eseguita dal consigliere comunale e
provinciale e, in generale, da un organo “politico” nelle cui attribuzioni
ordinarie la Legge non fa rientrare l’esercizio del potere certificativo,
devono concorrere:
Pertanto i soggetti appartenenti ad organi politici competenti ad eseguire le autenticazioni per la presentazione delle candidature nel Comune di Lodi sono:
I soggetti di cui sopra sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se candidati alle medesime elezioni (non possono tuttavia autenticare la propria sottoscrizione). I pubblici ufficiali di cui sopra sono competenti ad eseguire le seguenti autenticazioni:
Dal giorno successivo
all'indizione delle elezioni politiche, regionali ed amministrative comunali
coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento
della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un
mandatario elettorale.
Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale
di Garanzia Elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione
in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario
elettorale da lui designato.
Nessun candidato può
designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può
assumere l'incarico per più di un candidato.
Il mandatario elettorale è
tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla
campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un
unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente
postale.
Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad
identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui
conti correnti bancario o postale di cui al presente comma.
Nell'intestazione
del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario
elettorale di un candidato nominativamente indicato.
La dichiarazione di cui
all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve
essere trasmessa entro tre mesi dalla
proclamazione, oltre che al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio
Regionale di Garanzia Elettorale di cui all' articolo 13 che ne cura la
pubblicità.
Oltre alle informazioni
previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto
relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute.
Vanno analiticamente
riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del
solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di
importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della Legge 18 novembre 1981, n. 659,
e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo
o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti
dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati.
Il rendiconto è
sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la
veridicità in relazione all'ammontare delle entrate. Alla trasmissione al Collegio
Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione di cui al comma 6
dell'articolo 7 della legge 515/1993 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.
L'obbligo di dichiarazione riguarda anche i
candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno
ricevuto contributi.
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000
abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo
massimo derivante dalla somma di €25.000,00 e della cifra ulteriore pari al
prodotto di €1,00 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000
abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare
l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di €5.000,00 e della
cifra ulteriore pari al prodotto di €0,05 per ogni cittadino iscritto nelle
liste elettorali comunali.
Le spese per la campagna di ciascun partito,
movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai
singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono
superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di €1,00 per il numero
dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.