Con la legge n.76/2016 è stato introdotto nell’ordinamento dello stato civile italiano l’istituto dell’Unione Civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso.
In attesa dell’entrata in vigore dei decreti delegati previsti dall’art. 1, c. 28, della stessa legge, che disciplineranno in forma definitiva l’istituto, nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che contiene la disciplina transitoria necessaria ad garantire l’esercizio del diritto di costituire un’Unione Civile.
La coppia, formata da due persone maggiorenni dello stesso sesso, può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi per costituire l’unione civile, indipendentemente dal Comune di residenza.
La Procedura è molto semplice e si svolge di due fasi successive.
Nella prima, chi intende costituire un unione civile deve compilare un modulo fissando un appuntamento affinché le parti potranno congiuntamente comparire dinanzi all’ufficiale dello stato civile per richiedere la costituzione dell’unione e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. Nel giorno dell’appuntamento l’ufficiale dello stato civile redigerà un verbale ed inviterà le parti a comparire nuovamente dinnanzi a sé, non prima di 15 giorni, per la costituzione vera e propria dell’unione civile. In questo periodo di tempo l’ufficiale dello stato civile eseguirà tutte le verifiche necessarie per accertare che non sussistano impedimenti alla costituzione dell’unione, per cui la data del secondo appuntamento dipende dal tempo necessario per eseguire tali accertamenti presso i comuni di nascita e di residenza, se diversi da Lodi, di coloro che intendono unirsi civilmente.
Al secondo appuntamento le parti, alla presenza di due testimoni, dichiareranno congiuntamente di voler costituire l’unione civile all’ufficiale dello stato civile, che redigerà un secondo verbale e lo farà sottoscrivere a tutti gli intervenuti (uniti civilmente, testimoni, ufficiale procedente). Successivamente alla redazione e sottoscrizione del secondo verbale, l’ufficiale iscriverà nel registro di stato civile provvisorio l’atto di Unione Civile tra persone dello stesso sesso, che sarà cosi costituita e valida a tutti gli effetti di legge.
(19.08.2016)