A fine 2005 in applicazione della norma nazionale è stato varato il PianoRegionale Amianto Regione Lombardia (P.R.A.L.) , con l'obiettivo di eliminare la presenza di amianto dal territorio entro il 2015.
Strumento basede l piano è la realizzazione del censimento per conoscere quantitàeffettiva, tipologia e condizioni del manufatto, localizzazione dei materiali.
la Legge Regionale 14 del Luglio 2012, interviene con alcune modifiche sulla normativa precedente per rafforzare l'obbligo di censimento, definendo anche i criteri applicativi dellesanzioni previste per chi non adempie, e per facilitare le attività dibonifica.
I l censimento: chi e come
Il piano incarica l'ASL, i Comuni, le Province e l'ARPA di incentivare l'autonotifica e supportare i cittadini e le imprese nella compilazione.Alcensimento sono tenuti tutti i proprietari, pubblici e privati di edifici, impianti o luoghi nei quali vi sia presenzadiamianto o di materialicontenentiamianto, utilizzando la modulistica di legg e (Mod. NA/1).
Il modello NA/1, da trasmettere alla ASL, prevede solo la dichiarazione della percentuale della superficie eventualmentedanneggiata (maggiore o minore del 10%); il calcolo dell'indice didegrado, ottenibile applicando l'algoritmo regionale, permette di definire con facilità lo stato di conservazione del materiale e le conseguenti scelte rispetto a eliminazione e/o messa insicurezza.
L'indice di Degrado
Per accertare lo stato di conservazione si deve utilizzare il protocollo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture di cemento amianto (DDG sanità 13237/2008). L'indice di degrado (ID), autocertificabile a cura del proprietario o del responsabile dell´attività, consente di valutare lo stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto attraverso l'ispezione visiva del manufatto. Il risultato dell'applicazione dell'ID è un numero, cui corrispondono le azioni che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà attuare.
In base al risultato ottenuto gli interventi da attivare saranno:
Il termine previsto per l'invio della comunicazione era il 31 gennaio 2013. Si ricorda però che la trasmissione tardiva del modulo NA/1 non comporta sanzione; la sanzione scatta solo in caso di mancata comunicazione.
La sanzione amministrativa da 100,00 a 1.500,00, definita secondo i criteri definiti nel DGR 477 del 30 Gennaio 2013, è modulata in base alla seguente tabella:
In caso di segnalazione
Il comune ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione, secondo un apposito protocollo.
Il proprietario, entro trenta giorni, trasmette la stima dello stato di conservazione, effettuata da un tecnico abilitato, al comune e all'ASL.
In caso di inadempimento, l'ASL provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.
Trasmissione del modulo NA/1
Il modulo NA/1 - notifica di presenza di amianto in strutture e luoghi, dovrà essere inviato: