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Somministrazione di alimenti bevande
Somministrazione di alimenti e bevande
Definizione
Sono Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande i Ristoranti, i Bar, le Osterie e Trattorie, le Pizzerie, Paninoteche, ecc.
Per attività di Pubblico esercizio si intende la vendita di determinati prodotti alimentari per la somministrazione degli stessi in una superficie all'uopo attrezzata.
Normativa
- Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564;
- D.G.R. n° 8/6495 del 23/01/2008 "Indirizzi genera li per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative
- alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. 30/2003)";
- D.G.C. n°115 del 05/06/2009 "Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e di semplificazione amministrativa di cui alla Legge n.248/2006 (Legge Bersani)";
- Decreto Direttore Centrale 26 ottobre 2009 n.10863 "Direzione Centrale Programmazione Integrata - Adeguamento ex art.5 della l.r. 29 giugno 2009 degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n.1, art.5 - Semplificazione dei procedimenti per l'avvio di attività economiche";
- Legge regionale 2 febbraio 2010 n° 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- D. Lgs 26/03/2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Prerequisiti
Per l'inoltro della Scia di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande il soggetto titolare dell'impresa individuale, il legale rappresentante della società od un suo delegato deve avere i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010.
Il titolare dell'impresa individuale non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza (cosiddetta legge antimafia). Nel caso di società tale requisito deve essere posseduto da tutti i soci ( S.N.C.), dai soci accomandatari ( S.A.S. e S.A.P.A.), dall'amministratore unico ovvero dal presidente ed i vari consiglieri ( S.P.A. e S.R.L.).
I locali dove si intende svolgere l'attività devono avere caratteristiche costruttive conformi al Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564, ossia la loro disposizione deve permettere all'autorità preposta un agevole controllo degli stessi e degli avventori che frequentano l'esercizio. A tale fine nell'ambito dell'iter per il rilascio di nuove autorizzazioni, trasferimenti o variazioni di superficie è previsto un controllo preventivo della polizia locale, finalizzato ad accertare che i locali adibiti all'attività siano sorvegliabili.
Sorvegliabilità Esterna:
- I locali e le aree devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie di accesso o di uscita.
- Le porte e gli altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada o da altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso di abitazioni private.
- In caso di locali parzialmente interrati gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada o da altro luogo pubblico.
- In caso di locali posti ai piani superiori possono essere imposte altre determinate prescrizioni.
Sorvegliabilità Interna:
- Le porte interne, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse a chiave o con altri sistemi di chiusura che non consentono un immediato accesso.
- Gli eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere comunicati al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione.
- Negli eventuali locali interni non aperti al pubblico deve sempre essere consentito l'accesso agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza.
- Deve essere osservata mediante targhe o altre indicazioni l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e delle vie di uscita.
Inoltre, nessun impedimento deve frapporsi all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura e le porte di accesso devono sempre consentire l'apertura dall'esterno.
Cosa occorre
Per aprire un'attività di pubblico esercizio è necessario presentare allo Sportello Unico del Comune ove ha sede l''immobile destinato all'attività, la Scia Modello A con tutti gli allegati necessari. L'invio deve essere effettuato in modalità telematica.
Documentazione da allegare
- Planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100
- Fotocopia di un documento d'identità del richiedente.
- Relazione previsionale di impatto acustico - Clicca qui per i dettagli
Note
Tutti gli esercizi pubblici hanno facoltà di vendere per asporto le bevande e gli alimenti che somministrano.
Requisiti professionali
Secondo quanto previsto dalla Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", all'art. 20 e s.m.i., stante il Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, all'art. 71e le modifiche intervenute a detto articolo ad opera del Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 , l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali, fra loro alternativi:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Al termine del corso è previsto un esame di idoneità. Si informa che il corso ha durata minima di 130 ore e l'esame abilita sia all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, sia all'esercizio del commercio di prodotti alimentari.
- avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) secondo le modalità di cui all'articolo 18 della legge regionale recante 'Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Titoli di studio equivalenti ai corsi abilitanti
Di seguito è pubblicato l'elenco dei titoli di studio equivalenti al corso abilitante all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande così come specificato dalla Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. 9/887 del 01 dicembre 2010.
Ai fini di quanto previsto dall'articolo 66, comma 4 della Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", sono esentati dal percorso professionale e dal relativo esame coloro i quali sono in possesso di:
- laurea in medicina e veterinaria;
- laurea in farmacia;
- laurea in scienze dell'alimentazione;
- laurea in biologia;
- laurea in chimica
- laurea in agraria;
- laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
- diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale,
- diplomi e attestati di competenza e di qualifica rilasciati dalle Regioni a conclusione di percorsi di durata non inferiore al biennio, attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande.
A titolo esemplificativo sono pertanto validi i seguenti titoli:
- laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti;
- diploma alberghiero
- diploma di perito agrario;
- diploma di perito chimico;
- diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo; diploma triennale di addetto alla segreteria alberghiera;
- diploma di qualifica di preparatrice di laboratorio chimico e biologico;
- diploma di esperto coltivatore;
- diploma di maturità professionale per operatrice turistica;
- corso professionale relativo alla qualifica di "cuoco per comunità ad indirizzo dietetico";
- corso professionale relativo alla qualifica di "aiuto cuoco":
- corso professionale relativo alla qualifica di "operatore sala bar";
- corso professionale relativo alla qualifica di "tecniche di gastronomia";
- corso professionale relativo alla qualifica di "panificatore-pasticcere";
- corso professionale relativo alla qualifica di "aiuto pasticcere".
- abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande a seguito di corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- abilitazione al commercio di prodotti nel settore alimentare a seguito di corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
La Regione Lombardia prevede inoltre che la pregressa iscrizione al REC per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, costituisca requisito valido anche per l'attività di vendita nel settore alimentare.